ABUSIVISMO: IL CONDONO AMBIENTALE NON SI ESTENDE AL REATO EDILIZIO

Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela di interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi ...

10/07/2009
Le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela di interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del dl 269/2003, convertito con legge 326/2003, solo per gli interventi di minore rilevanza, che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali) e previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 24647 del 15 giugno 2009, confermando la sentenza della Corte d'appello che aveva condannato un reato edilizio.

In particolare, il ricorrente aveva affermato che era stato erroneamente ritenuto che l'opera in questione non fosse suscettibile di condono edilizio perché sita in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, pur non essendo la stessa sottoposta a vincolo di in edificabilità assoluta. Il ricorrente sosteneva, inoltre, che avendo presentato domanda di condono ambientale, questo avrebbe comportato anche la possibilità di ottenere il condono edilizio, in quanto l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria avrebbe comportato lo sgravio del vincolo paesaggistico con il conseguente accesso al condono edilizio.

I giudici della Suprema Corte hanno, innanzitutto, affermato che la corte di appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui, in materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi del dl 269/2003 art. 32 commi 25, 26 e 27, convertito con legge 326/2003, solo per gli interventi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1; restauro, risanamento conservativo e manutenzione ordinaria) , che siano conformi agli strumenti urbanistici (abusi formali) e previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo. Sono, dunque, da escludere dal condono tutte le nuove costruzioni realizzate in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio in zona assoggettata ad uno dei vincoli idrogeologici, ambientali e paesistici.

È, inoltre, da censurare l'assunto secondo cui la sanabilità delle opere realizzate in aree vincolate è da escludere solo se si tratti di vincolo di inedificabilità assoluta e non anche nella diversa ipotesi di vincolo di in edificabilità relativa.

I giudici hanno, infine, contestato l'assunto secondo cui il condono ambientale comporterebbe anche la possibilità di ottenere il condono edilizio. Il condono ambientale introdotto dall'art. 1, commi 37, 38 e 39 della legge 308/2004 estingue, infatti, esclusivamente il reato di cui all'art. 181 del Dlgs 42/2004 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa) e gli altri reati paesaggistici, ma non si estende al reato edilizio attesa la mancanza delle norme di coordinamento, diversamente da quanto disciplinato con la legge 326/2003, che espressamente prevedeva che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estinguesse il reato per la violazione del vincolo.

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