PUBBLICATE LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Pubblicate le tanto attese Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Lo scorso 10 luglio è stato, infatti, pubblicato sulla Gazz...

13/07/2009
Pubblicate le tanto attese Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Lo scorso 10 luglio è stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 158 il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26 giugno 2009, che colma un vuoto normativo di quasi 3 anni.

Le linee guida fissano a livello nazionale i parametri per i servizi di certificazione, come previsto e richiesto dalla direttiva 2002/91/CE e fanno seguito al Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Il DM 26 giugno 2009 definisce:
  • le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
  • gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.
Per quanto riguarda il primo punto, le guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di:
  • fornire informazioni sulla qualità energetica degli immobili e strumenti di chiara ed immediata comprensione:
    • per la valutazione della convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni;
    • per acquisti e locazioni di immobili che tengano adeguatamente conto della prestazione energetica degli edifici;
  • contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito nominato decreto legislativo, attraverso la definizione di una procedura nazionale che comprenda:
    • l'indicazione di un sistema di classificazione degli edifici;
    • l'individuazione di metodologie di calcolo della prestazione energetica utilizzabili in modo alternativo in relazione alle caratteristiche dell'edificio e al livello di approfondimento richiesto;
    • la disponibilità di metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei cittadini
Come indicato nel decreto, gli attestati di certificazione hanno una validità temporale massima di dieci anni e tale validità non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione. La validità massima dell'attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. Nel caso di mancato rispetto delle predette disposizioni l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

Per quanto concerne il secondo punto, nel disciplinare il sistema di certificazione energetica degli edifici le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo e dalla direttiva 2002/91/CE, tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati:
  • i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
  • le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
  • le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento;
  • i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
  • la validità temporale massima dell'attestato;
  • le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
Ai fini di una applicazione omogenea della certificazione energetica, le regioni e le province autonome che alla data della pubblicazione del dm 26/06/2009 abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE con leggi regionali, devono adottare delle misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle nuove Linee guida nazionali. Le regioni e le province autonome devono provvedere affinché i provvedimenti regionali siano coerenti con gli elementi essenziali previsti dai precedenti 6 punti.

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