LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

La pubblicazione in Gazzetta delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ha finalmente colmato un vuoto normativo durato quasi...

14/07/2009
La pubblicazione in Gazzetta delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici ha finalmente colmato un vuoto normativo durato quasi tre anni che ha avuto come unico effetto quello di creare un marasma per la professione del professionista che passando da una regione ad un'altra dovrà utilizzare leggi create ad hoc dalle varie realtà regionali.

Le linee guida, pur fissando a livello nazionale i parametri per i servizi di certificazione, come previsto e richiesto dalla direttiva 2002/91/CE, non obbligano le regioni che hanno già provveduto al recepimento della direttiva comunitaria ad abbandonare le leggi varate ma le "invitano" ad adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri strumenti regionali di certificazione energetica degli edifici alle Linee guida nazionali. Le regioni, senza specificare né i modi né i tempi, dovranno adeguare la loro normativa in base ad alcuni elementi essenziali:
  • i dati informativi che debbono essere contenuti nell'attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell'edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
  • le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
  • le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati finalizzati a minimizzare gli oneri a carico dei cittadini, tenuto conto delle norme di riferimento;
  • i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici;
  • la validità temporale massima dell'attestato;
  • le prescrizioni relative all'aggiornamento dell'attestato in relazione ad ogni intervento che migliori la prestazione energetica dell'edificio o ad ogni operazione di controllo che accerti il degrado della prestazione medesima, di entità significativa.
Per quanto concerne la procedura per la richiesta della certificazione energetica degli edifici, questa va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica che dovrà ancora essere pubblicato, con le disposizioni, ivi previste, per assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei medesimi soggetti nei differenti casi di edifici nuovi od esistenti. La procedura per la certificazione energetica degli edifici può essere sintetizzata nel seguente complesso di operazioni svolte dai Soggetti certificatori:
  1. esecuzione di una diagnosi, o di una verifica di progetto, finalizzata alla determinazione della prestazione energetica dell'immobile e all'individuazione degli interventi di riqualificazione energetica che risultano economicamente convenienti;
  2. reperimento dei dati di ingresso, relativamente alle caratteristiche climatiche della località, alle caratteristiche dell'utenza, all'uso energetico dell'edificio e alle specifiche caratteristiche dell'edificio e degli impianti;
  3. determinazione della prestazione energetica mediante applicazione di appropriata metodologia relativamente a tutti gli usi energetici, espressi in base agli indici di prestazione energetica EP totale e parziali;
  4. individuazione delle opportunità di intervento per il miglioramento della prestazione energetica in relazione alle soluzioni tecniche proponibili, ai rapporti costi-benefici e ai tempi di ritorno degli investimenti necessari a realizzarle;
  5. classificazione dell'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confronto con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;
  6. rilascio dell'attestato di certificazione energetica.
Il richiedente il servizio di certificazione energetica può rendere disponibili a proprie spese i dati relativi alla prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. Lo stesso può richiedere il rilascio dell'attestato di certificazione energetica sulla base di:
  • un attestato di qualificazione energetica relativo all'edificio o alla unità immobiliare oggetto di certificazione, anche non in corso di validità, evidenziando eventuali interventi su edifici ed impianti eseguiti successivamente;
  • le risultanze di una diagnosi energetica effettuata da tecnici abilitati con modalità coerenti con i metodi di valutazione della prestazione energetica attraverso cui si intende procedere.
L'attestato di qualificazione e la diagnosi energetica effettuata da un tecnico abilitato, in considerazione delle competenze e delle responsabilità assunte dai firmatari degli stessi, sono strumenti che favoriscono e semplificano l'attività del Soggetto certificatore e riducono l'onere a carico del richiedente. L'attestato di qualificazione energetica degli edifici si differenzia da quello di certificazione, essenzialmente per i soggetti che sono chiamati a redigerlo e per l'assenza dell'attribuzione di una classe di efficienza energetica all'edificio in esame (solamente proposta dal tecnico che lo redige).

Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell'attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio. Il Soggetto certificatore, nell'ambito della sua attività di diagnosi, verifica o controllo, può procedere alle ispezioni e al collaudo energetico delle opere, avvalendosi, ove necessario di tecniche strumentali. Le condizioni e le modalità attraverso cui è stata effettuata la valutazione della prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare viene indicata esplicitamente nel relativo attestato, anche ai fini della determinazione delle conseguenti responsabilità.

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