NUOVO REGOLAMENTO

Entrerà in vigore il Venerdì 2 giugno il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante il nuovo "Regolamento recante disciplina in m...

26/05/2006
Entrerà in vigore il Venerdì 2 giugno il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante il nuovo "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 Maggio scorso.
Il decreto del Presidente della Repubblica, che è stato emanato successivamente all’acquisizione del parere della Conferenza unificata e di quello del Consiglio di Stato, disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.

I provvedimenti generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso devono essere adottati dalle amministrazioni interessate, entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento stesso e, quindi, entro il 2 giugno 2007,, dandone comunicazione alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'articolo 27 della legge.
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