PROCEDURE DI RECUPERO

Il 3 giugno entra in vigore il Decreto Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n.186, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115...

31/05/2006
Il 3 giugno entra in vigore il Decreto Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio 5 aprile 2006, n.186, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio scorso contenente il :"Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22".

Il decreto in argomento, che modifica il precedente Decreto ministeriale 5 febbraio 1998, si e` reso invece necessario per adeguare la normativa sul recupero semplificato dei rifiuti non pericolosi alla sentenza 7 ottobre 2004 con cui la Corte di giustizia europea aveva censurato il D.M. 5 febbraio 1998, nella parte in cui non prevedeva, per ciascuna tipologia di rifiuto, le quantità annue massime da recuperare.

Con il decreto in argomento diventa più semplice recuperare e riutilizzare i rifiuti non pericolosi provenienti da cantieri edili.
E’ possibile utilizzare i "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto" (punto 7.1 del DM 05/02/1998) anche per recuperi ambientali e per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali.

Il decreto, oltre ad individuare le quantità massime (Allegato 4 di nuova introduzione), apporta anche alcune modifiche al testo del D.M. 5 febbraio 1998, in tema, tra l’altro, di messa in riserva e di campionamento ed analisi dei rifiuti.
Per altro vale la pena ricordare che in riferimento al nuovo codice dell’ambiente pubblicato co Decreto Legislativo n. 152/2006 sono stati pubblicati recentemente due decreti ministeriali relativi a terre e rocce da scavo relativi a:
  • Criteri, procedure e modalità per il campionamento e l'analisi delle terre e rocce da scavo (articolo 186 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 107 del 10/05/2006);
  • Semplificazione delle procedure amministrative relative alle rocce e terre da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale (articolo 266, comma 7 - dm 02/05/2006 pubblicato su G.U. n. 112 del 16/05/2006).
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