AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA: AL MINISTERO SPETTA SOLO UN POTERE DI VIGILANZA
Il potere di annullamento attribuito al Ministero per i beni culturali, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è da ...
Il potere di annullamento attribuito al Ministero per i beni
culturali, nell'ambito del procedimento per il rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica, è da intendersi quale
espressione del generale potere di vigilanza, che il legislatore ha
riconosciuto allo Stato nei confronti dell'esercizio delle funzioni
delegate alle Regioni e agli Enti locali in materia di gestione del
vincolo.
È quanto hanno affermato i giudici del TAR Campania, chiarendo che, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), la Soprintendenza può esercitare, nei confronti di una autorizzazione paesaggistica rilasciata da un Ente delegato, esclusivamente un potere di annullamento per motivi di legittimità (TAR Campania sentenza 2 luglio 2009, n. 3672).
In particolare, i giudici hanno sottolineato come la Soprintendenza non debba compiere un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dal soggetto preposto alla tutela del vincolo in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto ciò comporterebbe una sovrapposizione tra due diverse e distinte valutazioni di merito.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 disciplina il regime transitorio per il procedimento dell'autorizzazione paesaggistica e stabilisce che quest'ultima debba essere rilasciata ovvero negata entro 60 giorni dalla relativa richiesta.
Nel caso di rilascio, l'amministrazione competente deve darne immediata comunicazione alla Soprintendenza, la quale avrà a disposizione ulteriori 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione per annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione stessa, qualora ritenga che non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio.
Per completezza, si segnala che il decreto legge 78/2009, all'esame del Parlamento per la conversione in legge, ha prorogato l'applicazione del regime transitorio delineato dall'art. 159 fino al 31 dicembre 2009, data a decorrere dalla quale troverà applicazione a pieno regime la disciplina ordinaria di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali.
Fonte: ANCE
È quanto hanno affermato i giudici del TAR Campania, chiarendo che, ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), la Soprintendenza può esercitare, nei confronti di una autorizzazione paesaggistica rilasciata da un Ente delegato, esclusivamente un potere di annullamento per motivi di legittimità (TAR Campania sentenza 2 luglio 2009, n. 3672).
In particolare, i giudici hanno sottolineato come la Soprintendenza non debba compiere un riesame complessivo delle valutazioni tecnico-discrezionali compiute dal soggetto preposto alla tutela del vincolo in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in quanto ciò comporterebbe una sovrapposizione tra due diverse e distinte valutazioni di merito.
Al riguardo, si ricorda che l'art. 159 del D.Lgs. 42/2004 disciplina il regime transitorio per il procedimento dell'autorizzazione paesaggistica e stabilisce che quest'ultima debba essere rilasciata ovvero negata entro 60 giorni dalla relativa richiesta.
Nel caso di rilascio, l'amministrazione competente deve darne immediata comunicazione alla Soprintendenza, la quale avrà a disposizione ulteriori 60 giorni dal ricevimento della relativa documentazione per annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione stessa, qualora ritenga che non sia conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio.
Per completezza, si segnala che il decreto legge 78/2009, all'esame del Parlamento per la conversione in legge, ha prorogato l'applicazione del regime transitorio delineato dall'art. 159 fino al 31 dicembre 2009, data a decorrere dalla quale troverà applicazione a pieno regime la disciplina ordinaria di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali.
Fonte: ANCE
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