Sulla base di quanto concordato tra Stato e Regioni lo scorso 1
aprile, entro il 30 giugno le Regioni avrebbero dovuto adottare con
proprie leggi la disciplina di attuazione delle prescrizioni per
favorire il rilancio dell`edilizia ricorrendo ad interventi di
ampliamento, demolizione e ricostruzione, sostituzione
edilizia.Allo stato attuale, tuttavia, solo quattro le Regioni
(Toscana, Umbria, Emilia Romagna, Veneto) hanno approvato
definitivamente la legge regionale, mentre diverse altre hanno
presentato progetti di legge attualmente ancora in fase di esame
(Lazio,Campania, Friuli, Lombardia, Marche, Sicilia, Puglia,
Piemonte, Valle d'Aosta).
In merito alla disciplina degli interventi di ampliamento e di
demolizione e ricostruzione, si riportano di seguito le scelte
adottate dalle Regioni che hanno già ultimato l'iter di
approvazione delle proprie leggi.
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Disciplina ampliamento
edifici
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Disciplina demolizione e
ricostruzione
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TOSCANA
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Per l'edilizia residenziale possibile ampliamento del 20%
fino ad un massimo di 70 mq di superficie utile per l'intero
edificio. Sono interessati gli edifici con sup. utile lorda non
superiore a 350 mq.
Il rilascio dell'agibilità è condizionato al rispetto dei
requisiti di efficienza energetica.
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Per l'edilizia residenziale ammesso l'aumento del 35%, senza
possibilità di cambio di destinazione d'uso.
Il rilascio dell'agibilità è condizionato al rispetto dei
requisiti di efficienza energetica.
Richiesto il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia
di barriere architettoniche.
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UMBRIA
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Per l'edilizia residenziale possibile ampliamento del 20%
entro il limite complessivo di 70 mq a condizione della garanzia di
aver adottato tecniche volte a favorire il risparmio
energetico.
Per l'edilizia non residenziale è consentito l'ampliamento del
20% per edifici situati in zone predeterminate a destinazione
artigianale, industriale e servizi.
L'intervento
deve essere ricompreso in un piano attuativo che interessi una sup.
fondiaria di almeno 20.000 mq.
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Per l'edilizia residenziale aumento del 25% che è ampliato
al 35% se gli edifici sono complessivamente tre e sono ricompresi
in un piano attuativo.
L'edificio ricostruito deve acquisire la certificazione di
sostenibilità ambientale.
Per l'edilizia non residenziale è consentito l'ampliamento del
20% per edifici situati in zone predeterminate a destinazione
artigianale, industriale e servizi.
L'intervento
deve essere ricompreso in un piano attuativo che interessi una sup.
fondiaria di almeno 20.000 mq
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EMILIA ROMAGNA
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Per l'edilizia residenziale possibile ampliamento del 20%
fino ad un massimo di 70 mq di superficie utile per l'intero
edificio. Sono interessati gli edifici con sup. utile lorda non
superiore a 350 mq.
Devono essere adottate tecniche che garantiscano i requisiti di
prestazione energetica.
L'ampliamento
è consentito nel limite del 35% e fino ad un massimo di 130 mq di
sup. utile lorda per intero edificio a condizione del rispetto dei
requisiti di prestazione e energetica e di adeguamento sismico nei
Comuni a media sismicità.
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Per l'edilizia residenziale facoltà di ampliamento fino al
35%.
L'ampliamento è possibile fino al 50% se la demolizione
riguarda edifici classificati incongrui o da de localizzare o
collocati in zone tutelate ed il privato si impegni al
ripristino ambientale delle zone originarie ed al trasferimento
delle stesse al patrimonio comunale o a destinare l'area secondo
gli usi compatibili.
Devono essere
adottate tecniche che garantiscano i requisiti di prestazione
energetica e deve essere assicurato il raggiungimento dei livelli
minimi incrementati del 25% rispetto a quelli
previsti.
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VENETO
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Sia per
l'edilizia residenziale che per quella non residenziale è possibile
un ampliamento del 20% che può arrivare al 30% in caso di utilizzo
di tecnologie che prevedano l'uso di fonti di energia rinnovabile
con potenza non inferiore a 3Kwh.
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Sia per l'edilizia residenziale che per quella non
residenziale possibile + 40% a condizione dell'utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili e tecniche di bioedilizia.
Per entrambe
le categorie possibilità di riconoscere un incremento fino al 50%
in caso di ricomposizione planivolumetrica con modifica dell'area
di sedime e della sagoma (oggetto di piano
attuativo).
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Fonte: ANIEM