CIRCOLARE CONTENENTE INDIRIZZI PER RIPARAZIONE O RAFFORZAMENTO LOCALE
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio scorso è stata pubblicata la Circolare 17 luglio 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento ...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio scorso è stata
pubblicata la Circolare 17 luglio 2009 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione civile
Commissario delegato eventi sismici provincia di L’Aquila, 6 aprile
2009 recante “Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del
6 giugno 2009. (Riparazione degli elementi non strutturali e degli
impianti danneggiati, riparazione o rafforzamento locale di
elementi strutturali o parti di essi).”.
La circolare definisce gli indirizzi relativi ai criteri e procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto di ripristino dell'agibilità sismica degli edifici colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, per i quali l'esito dei rilievi di agibilità sia stato di tipo B o C.
Nella circolare vengono trattati i seguenti argomenti:
Per quanto concerne la competenza dei diversi tipi di intervento, ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto al finanziamento vale quanto segue:
I costi degli interventi vanno computati con riferimento al prezzario informativo delle opere edili della regione Abruzzo, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 giugno 2009, n. 280, BUR n. 33 dell'8 luglio 2009.
La circolare definisce gli indirizzi relativi ai criteri e procedure da seguire nella redazione ed esecuzione del progetto di ripristino dell'agibilità sismica degli edifici colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, per i quali l'esito dei rilievi di agibilità sia stato di tipo B o C.
Nella circolare vengono trattati i seguenti argomenti:
- Valutazione del danno
- Obiettivi degli interventi
- Competenza dei diversi tipi di intervento
- Tipologie di intervento ammesse
- Costi imputabili
- Documenti per l’ammissione al contributo
- Documenti di progetto da consegnare
- Esecuzione dei lavori
- Documentazione dei lavori eseguiti
- Criteri di controllo
Per quanto concerne la competenza dei diversi tipi di intervento, ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto al finanziamento vale quanto segue:
- gli interventi sulle parti non strutturali ed impiantistiche all'interno della singola unità abitativa sono di competenza del proprietario della stessa unità;
- gli interventi sulle parti non strutturali e impiantistiche comuni sono di competenza del condominio; in particolare lo sono tutti gli interventi che interessano le tamponature sulle facciate esterne e sulle parti comuni interne;
- gli interventi di riparazione delle parti strutturali interne alle singole unità immobiliari adibite ad abitazioni principali potranno essere effettuati in base ad un progetto unitario o direttamente dal proprietario della singola unità;
- gli interventi di riparazione delle parti strutturali comuni, nonché di quelle interne alla singola unità immobiliare non adibita ad abitazione principale, sono di competenza del condominio;
- gli interventi di rafforzamento locale di qualsiasi elemento strutturale sono di competenza del condominio, e dovranno essere effettuati dal rappresentante del condominio.
- A.1 riparazione di elementi non strutturali danneggiati e ripristino delle finiture;
- A.2 demolizione e ricostruzione di elementi non strutturali o strutturali secondari irrimediabilmente danneggiati o pericolanti, quali, ad esempio, tamponature e tramezzature, cortine esterne, intonaci pesanti, camini, pensiline, cornicioni;
- A.3 riparazione degli impianti danneggiati, ai fini del ripristino della loro funzionalità;
- A.4 riparazione locale di elementi strutturali. Sono, inoltre, ammessi a finanziamento fino ad un importo massimo pari a 150 €/mq di superficie coperta lorda, inclusi i costi di finitura e le spese tecniche, i seguenti interventi di rafforzamento locale;
- B.1 gli interventi su tamponature e paramenti esterni non danneggiati volti a prevenire crolli pericolosi per l'incolumità delle persone;
- B.2 gli interventi di rafforzamento locale di elementi strutturali ai sensi dell'art. 8.4.3 del decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
I costi degli interventi vanno computati con riferimento al prezzario informativo delle opere edili della regione Abruzzo, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 giugno 2009, n. 280, BUR n. 33 dell'8 luglio 2009.
A cura di Paolo
Oreto
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