MODIFICHE INSERITE DAL DECRETO CORRETTIVO SULLA SICUREZZA

Il 20 agosto scorso sono entrate in vigore le modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n...

28/08/2009
Il 20 agosto scorso sono entrate in vigore le modifiche al decreto legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.
Con il citato decreto legislativo correttivo sono state introdotte anche alcune modifiche all’articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 recante “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”; in particolare non si tratta più di obblighi relativi soltanto ai lavori ma anche ai servizi ed alle forniture; con una modifica, poi, introdotta al comma 3, viene stabilito che il documento di valutazione dei rischi deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture; deve, cioè, essere progettato per evitare i rischi di interferenze, in modo che non sia slegato dalle lavorazioni ma abbia un effettivo riscontro con l’attività effettiva.
Sempre nel comma 3 viene precisato che nel campo di applicazione del Codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163) il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Sempre nel citato articolo 26 vengono, poi, introdotti i commi 3-bis e 3-ter con i quali viene precisato che:
  • non è sempre obbligatoria la redazione del documento di valutazione dei rischi che può non essere predisposto nel caso di servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI;
  • nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del Codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) o in tutti i casi in cui quando il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
Per ultimo vale la pena segnalare che, con una modifica introdotta al comma 5, nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni con la precisazione che tali costi non devono essere soggetti a ribasso d’asta.

A cura di Paolo Oreto
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