ARCHITETTI: IN VIGORE IL NUOVO CONDICE DEONTOLOGICO
Entra in vigore domani 1 settembre 2009 il nuovo Codice Deontologico per la professione di Architetto approvato dal Consiglio Nazionale Architetti, Pianifica...
Entra in vigore domani 1 settembre 2009 il nuovo Codice
Deontologico per la professione di Architetto approvato dal
Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori nella seduta del 10 e 11 giugno 2009.
Il testo, formulato su espressa delega degli Ordini provinciali, è scaturito da un confronto dialettico che ha avuto inizio con la riunione di Parma del maggio 2007 per poi proseguire con gli incontri di Caserta del dicembre 2007 e con il percorso congressuale, dai congressi provinciali e regionali al Congresso Nazionale di Palermo del febbraio 2008.
Tale processo, partecipato e condiviso dagli organi territoriali rappresentativi della categoria che hanno fornito il loro fattivo apporto, ha contribuito alla definizione del testo redatto tenendo altresì conto delle valutazioni e indicazioni espresse dall'Antistrust con particolare riferimento alle disposizioni sulla concorrenza e sulle Tariffe professionali; vengono confermate le norme sulla pubblicità e sull’informativa già modificate nel 2007.
Il nuovo codice deontologico è composto da 50 articoli suddivisi nei seguenti 8 totoli:
Viene precisato anche che l’Architetto deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.
Viene introdotto, all’art. 7, il dovere di aggiornamento della propria preparazione professionale, tanto che costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale, per l’inosservanza di curare costantemente la propria preparazione.
In riferimento, poi, alla concorrenza sleale, nell’articolo 13 viene precisato che nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza:
Il testo, formulato su espressa delega degli Ordini provinciali, è scaturito da un confronto dialettico che ha avuto inizio con la riunione di Parma del maggio 2007 per poi proseguire con gli incontri di Caserta del dicembre 2007 e con il percorso congressuale, dai congressi provinciali e regionali al Congresso Nazionale di Palermo del febbraio 2008.
Tale processo, partecipato e condiviso dagli organi territoriali rappresentativi della categoria che hanno fornito il loro fattivo apporto, ha contribuito alla definizione del testo redatto tenendo altresì conto delle valutazioni e indicazioni espresse dall'Antistrust con particolare riferimento alle disposizioni sulla concorrenza e sulle Tariffe professionali; vengono confermate le norme sulla pubblicità e sull’informativa già modificate nel 2007.
Il nuovo codice deontologico è composto da 50 articoli suddivisi nei seguenti 8 totoli:
- Titolo I – Parte generale (art. 1)
- Titolo II – Principi e doveri generali (art. 2-10)
- Titolo III – Rapporti esterni (art. 11-22)
- Titolo IV – Rapporti interni (art. 23-24)
- Titolo V – Esercizio professionale (art. 25-42)
- Titolo VI - Potestà disciplinare (art. 43-46)
- Titolo VII – Sanzioni (art. 47)
- Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali (art. 48-50)
Viene precisato anche che l’Architetto deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.
Viene introdotto, all’art. 7, il dovere di aggiornamento della propria preparazione professionale, tanto che costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell’incarico professionale, per l’inosservanza di curare costantemente la propria preparazione.
In riferimento, poi, alla concorrenza sleale, nell’articolo 13 viene precisato che nell’esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza:
- a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro professionista;
- b) Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con il risultato di prestazioni professionali altrui;
- c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l’attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
- d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all’attività di altro professionista;
- e) la qualificazione con modalità o l’uso di segni distintivi dello studio professionale idonei a produrre confusione con altro professionista.
A cura di Paolo
Oreto
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