COMUNICAZIONE NOMINATIVO RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Modificato il regime di comunicazione del nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che non ha più cadenza annuale, ma deve essere e...
Modificato il regime di comunicazione del nominativo del
responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS), che non ha più
cadenza annuale, ma deve essere effettuata solo in caso di nuova
nomina o designazione. Mentre in fase di prima applicazione la
comunicazione deve riguardare il nominativo del RLS eletto o
designato.
Lo ha chiarito l’INAIL con la circolare 25 agosto 2009, n. 43, alla luce delle modifiche introdotte dal dLgs n. 106/2009 al regime della Sicurezza del dlgs 81/2008. A differenza di quanto previsto nella formulazione originaria, la comunicazione del RLS non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. Come precisato nella circolare, in fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Pertanto:
La mancata comunicazione del RLS comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 300,00, come previsto dall’art. 32 del dlgs. n. 106/09. Ai fini dell’adempimento, qualora si presentassero problemi tecnici del sistema informatico, la comunicazione potrà essere inoltrata eccezionalmente al fax n. 800657657, utilizzando il modello appositamente predisposto e scaricabile dal portale dell’Istituto.
Lo ha chiarito l’INAIL con la circolare 25 agosto 2009, n. 43, alla luce delle modifiche introdotte dal dLgs n. 106/2009 al regime della Sicurezza del dlgs 81/2008. A differenza di quanto previsto nella formulazione originaria, la comunicazione del RLS non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. Come precisato nella circolare, in fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106/2009, l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati. Pertanto:
- coloro i quali hanno ottemperato all'obbligo, secondo le istruzioni emanate dall'Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008, comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dall’1 gennaio 2009 alla data della circolare 43;
- coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall'Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative contenute nella circolare 43.
La mancata comunicazione del RLS comporta una sanzione amministrativa pecuniaria che oscilla da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo Euro 300,00, come previsto dall’art. 32 del dlgs. n. 106/09. Ai fini dell’adempimento, qualora si presentassero problemi tecnici del sistema informatico, la comunicazione potrà essere inoltrata eccezionalmente al fax n. 800657657, utilizzando il modello appositamente predisposto e scaricabile dal portale dell’Istituto.
A cura di
Ilenia Cicirello
Ilenia Cicirello
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Circolare.pdf