RITARDI NEI PAGAMENTI PER LE TRANSAZIONI COMMERCIALI
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2009 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale ...
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2009 è stato
pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle
Finanze che determina la percentuale di interesse da applicarsi
per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, al
netto della maggiorazione ivi prevista (7 o 9 punti percentuali),
ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre
2002, n. 231.
Il saggio d'interesse per il semestre 1 luglio-31 diecmbre 2009 è stato fissato all’1,00%. Sommato alla maggiorazione prevista di 7 punti, il tasso da applicare risulta pertanto del 8,00%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data, considerando la maggiorazione del 7%, è la seguente:
08.08.2002 - 31.12.2002 tasso applicabile del 10,35% - G.U.R.I. n. 33 del 10.02.2003
01.01.2003 - 30.06.2003 tasso applicabile del 9.85 % - G.U.R.I. n. 33 del 10.02.2003
01.07.2003 - 31.12.2003 tasso applicabile del 9,10 %; - G.U.R.I. n. 160 del 12.07.2003
01.01.2004 - 30.06.2004 tasso applicabile del 9,02 %; - G.U.R.I. n. 11 del 15.01.2004
01.07.2004 - 31.12.2004 tasso applicabile del 9,01 %; - G.U.R.I. n. 159 dello 09.07.2004
01.01.2005 - 30.06.2005 tasso applicabile del 9,09 %; - G.U.R.I. n. 5 dello 08.01.2005
01.07.2005 - 31.12.2005 tasso applicabile del 9.05 %; - G.U.R.I. n. 175 del 29.07.2005
01.01.2006 - 30.06.2006 tasso applicabile del 9,25 %; - G.U.R.I. n. 10 del 13.01.2006
01.07.2006 - 31.12.2006 tasso applicabile del 9,83 %; - G.U.R.I. n. 158 del 10.07.2006
01.01.2007 - 30.06.2007 tasso applicabile del 10,58% - G.U.R.I. n. 29 dello 05.02.2007
01.07.2007 - 31.12.2007 tasso applicabile del 11,07% - G.U.R.I. n. 175 del 30.07.2007
01.01.2008 - 30.06.2008 tasso applicabile del 11,20% - G.U.R.I. n. 35 dell’11.02.2008
01.07.2008 - 31.12.2008 tasso applicabile del 11,10% - G.U.R.I. n. 169 del 21.07.2008
01.01.2009 - 30.06.2009 tasso applicabile del 9,50% - G.U.R.I. n. 26 dello 02.02.2009
01.07.2009 - 31.12.2009 tasso applicabile del 8,00% - G.U.R.I. n. 199 dello 28.08.2009
Nel D.Lgs. n. 231/2002 è prevista la decorrenza automatica degli interessi moratori e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l’UE e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: “le transazioni commerciali” e per tali si intendono “i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art.2,lett.a). E’ precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo” (art.1, co.1).
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E' stabilito che decorrono: “dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi” a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica (lett.d).
Il saggio d'interesse per il semestre 1 luglio-31 diecmbre 2009 è stato fissato all’1,00%. Sommato alla maggiorazione prevista di 7 punti, il tasso da applicare risulta pertanto del 8,00%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data, considerando la maggiorazione del 7%, è la seguente:
08.08.2002 - 31.12.2002 tasso applicabile del 10,35% - G.U.R.I. n. 33 del 10.02.2003
01.01.2003 - 30.06.2003 tasso applicabile del 9.85 % - G.U.R.I. n. 33 del 10.02.2003
01.07.2003 - 31.12.2003 tasso applicabile del 9,10 %; - G.U.R.I. n. 160 del 12.07.2003
01.01.2004 - 30.06.2004 tasso applicabile del 9,02 %; - G.U.R.I. n. 11 del 15.01.2004
01.07.2004 - 31.12.2004 tasso applicabile del 9,01 %; - G.U.R.I. n. 159 dello 09.07.2004
01.01.2005 - 30.06.2005 tasso applicabile del 9,09 %; - G.U.R.I. n. 5 dello 08.01.2005
01.07.2005 - 31.12.2005 tasso applicabile del 9.05 %; - G.U.R.I. n. 175 del 29.07.2005
01.01.2006 - 30.06.2006 tasso applicabile del 9,25 %; - G.U.R.I. n. 10 del 13.01.2006
01.07.2006 - 31.12.2006 tasso applicabile del 9,83 %; - G.U.R.I. n. 158 del 10.07.2006
01.01.2007 - 30.06.2007 tasso applicabile del 10,58% - G.U.R.I. n. 29 dello 05.02.2007
01.07.2007 - 31.12.2007 tasso applicabile del 11,07% - G.U.R.I. n. 175 del 30.07.2007
01.01.2008 - 30.06.2008 tasso applicabile del 11,20% - G.U.R.I. n. 35 dell’11.02.2008
01.07.2008 - 31.12.2008 tasso applicabile del 11,10% - G.U.R.I. n. 169 del 21.07.2008
01.01.2009 - 30.06.2009 tasso applicabile del 9,50% - G.U.R.I. n. 26 dello 02.02.2009
01.07.2009 - 31.12.2009 tasso applicabile del 8,00% - G.U.R.I. n. 199 dello 28.08.2009
Nel D.Lgs. n. 231/2002 è prevista la decorrenza automatica degli interessi moratori e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l’UE e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: “le transazioni commerciali” e per tali si intendono “i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo” (art.2,lett.a). E’ precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo” (art.1, co.1).
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E' stabilito che decorrono: “dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi” a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica (lett.d).
A cura di Paolo
Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Comunicato .pdf