DLGS 81: ABROGATO L'ART. 303 PER LA RIDUZIONE DELLA SANZIONE IN CASO DI RIMOZIONE DELLE IRREGOLARITÀ
Nel caso in cui il contravventore si adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità e delle eventuali conseguenze dannose derivate dal reato entro...
Nel caso in cui il contravventore si adoperi concretamente per la
rimozione delle irregolarità e delle eventuali conseguenze dannose
derivate dal reato entro il termine di cui all’art. 491 del codice
di procedura penale, la sanzione può essere ridotta fino ad un
terzo.
Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 29545 del 17 luglio 2009, ricordando l’art. 303 del Dlgs 81/2008 che recita:
"La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato."
Questa era la situazione prima dell’entrata in vigore del Dlgs 106/2009 che ha modificato il regime del testo unico sicurezza lavoro. Nel caso di specie, infatti, il responsabile di una ditta individuale era stato condannato perché aveva omesso di dotare le impalcature e i parapetti, non aveva allestito un impianto elettrico idoneo a prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi incendio e non aveva provveduto a collegare a terra le parti metalliche dell’impianto elettrico. Avendo, però, provveduto all’adempimento delle prescrizioni a seguito dell’invito alla regolarizzazione, è stato possibile applicare l’art. 303 del dlgs 81 e la Suprema Corte ha giudicato il ricorso non manifestatamene infondato e quindi ammissibile.
Ricordiamo, però, che dal 20 agosto 2009 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, le cui principali finalità sono quelle di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In tal senso e al fine di inasprire le sanzioni a favore di chi commette reati che minano la tutela del lavoratore, è stato soppresso l’art. 303 del Dlgs 81/2008 con la conseguenza che il principio utilizzato dai giudici della Corte di Cassazione non potrà più essere utilizzato e, dunque, chi provvederà a regolarizzare la propria posizione rimuovendo le cause di irregolarità non potrà più richiedere la riduzione della sanzione.
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"La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato."
Questa era la situazione prima dell’entrata in vigore del Dlgs 106/2009 che ha modificato il regime del testo unico sicurezza lavoro. Nel caso di specie, infatti, il responsabile di una ditta individuale era stato condannato perché aveva omesso di dotare le impalcature e i parapetti, non aveva allestito un impianto elettrico idoneo a prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi incendio e non aveva provveduto a collegare a terra le parti metalliche dell’impianto elettrico. Avendo, però, provveduto all’adempimento delle prescrizioni a seguito dell’invito alla regolarizzazione, è stato possibile applicare l’art. 303 del dlgs 81 e la Suprema Corte ha giudicato il ricorso non manifestatamene infondato e quindi ammissibile.
Ricordiamo, però, che dal 20 agosto 2009 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, pubblicato sul supplemento ordinario n. 142/L alla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, le cui principali finalità sono quelle di rendere maggiormente effettiva la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In tal senso e al fine di inasprire le sanzioni a favore di chi commette reati che minano la tutela del lavoratore, è stato soppresso l’art. 303 del Dlgs 81/2008 con la conseguenza che il principio utilizzato dai giudici della Corte di Cassazione non potrà più essere utilizzato e, dunque, chi provvederà a regolarizzare la propria posizione rimuovendo le cause di irregolarità non potrà più richiedere la riduzione della sanzione.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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