CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE E VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DELL'IVA
Un preliminare per l’acquisto di un’abitazione, che rinvia genericamente la nomina dell’effettivo acquirente solo al momento della stipula del rogito, non pu...
Un preliminare per l’acquisto di un’abitazione, che rinvia
genericamente la nomina dell’effettivo acquirente solo al momento
della stipula del rogito, non può configurarsi come “contratto per
persona da nominare” e, conseguentemente, il nuovo promissario
acquirente, anche se in possesso dei requisiti “prima casa”, non
può richiedere la variazione in diminuzione dell’IVA (dal 10% al
4%) sugli acconti già versati dalla parte originaria.
Questo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la
Risoluzione n.212/E dell’11 agosto 2009, che, in risposta ad
un’istanza di interpello, ha fornito chiarimenti sull’efficacia del
“contratto per persona da nominare” riferito ad un preliminare di
acquisto (da impresa costruttrice), di un’abitazione in corso di
costruzione, e sul corretto trattamento, ai fini IVA, del
corrispettivo di cessione.
Nel caso di specie, il terzo acquirente, indicato dal contraente
originario al momento della stipula del contratto definitivo,
intende richiedere la variazione in diminuzione dell’IVA sugli
acconti già versati dallo stipulante originario con l’aliquota del
10% (1), per applicare, anche su tali importi, quella del 4%,
poiché in possesso dei requisiti per l’acquisto della “prima casa”
(2).
Innanzitutto, al fine di verificare se la variazione in diminuzione
dell’IVA, ai sensi dell’art.26, comma 2, del D.P.R. 633/1972 (3),
sia applicabile alla fattispecie descritta, la citata R.M.
n.212/E/2009 ha richiamato la nozione di “contratto per persona da
nominare” (art.1401 e ss. del codice civile (4)), la cui principale
caratteristica è la facoltà della parte di nominare successivamente
il soggetto che diverrà titolare dei diritti ed obblighi previsti
dal contratto.
In particolare, ai sensi dell’art.1402 del codice civile, la nomina
si considera efficace, tra l’altro (5), se comunicata all’altra
parte entro tre giorni dalla stipula del contratto, ovvero entro un
diverso termine prestabilito.
Come chiarito dalla C.M. n.400649/1986, che finora era l’unico
pronunciamento dell’Amministrazione sul tema, tale termine deve
essere certo e definito in un determinato numero di giorni a
partire dalla stipula del contratto, o a scadenza fissa, ovvero
identificabile in un altro modo determinato (cfr. anche la Sentenza
della Cassazione n.6952/2000). In tal caso, l’accordo ha effetto
nei confronti del soggetto nominato, che si sostituisce al
contraente originario, fin dal momento della stipula dell’atto.
Diversamente, se la dichiarazione di nomina non viene effettuata
validamente entro la scadenza stabilita, ossia se, ad esempio, il
termine non è determinato con certezza (6), il contratto diviene
efficace fra i contraenti originari (art.1405 codice civile).
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate,
richiamando quanto già precisato dalla C.M. n.400649/1986,
ribadisce che:
- il contratto preliminare non è qualificabile come un “contratto per persona da nominare” nell’ipotesi in cui il terzo acquirente venga individuato genericamente al momento della stipula del contratto definitivo di compravendita, visto che, in tal caso, il termine per l’esercizio della nomina appare generico ed incerto;
- l’accordo è efficace fin dall’inizio tra le originarie parti contraenti (ai sensi dell’art.1405 del codice civile - cfr. anche Sentenza n.6952/2000);
- la nomina del terzo concretizza una cessione del contratto preliminare di compravendita.
Di conseguenza, il soggetto così individuato, dal momento della
nomina, subentra nel contratto come nuovo promissario acquirente
dell’abitazione, acquisendo la medesima posizione giuridica del
contraente originario.
Pertanto, il nuovo promissario acquirente non può richiedere la
variazione in diminuzione (dal 10% al 4%) dell’IVA applicata sugli
acconti già versati dal primo stipulante, anche se in possesso dei
requisiti “prima casa”.
In ogni caso, precisa la R.M. n.212/E/2009, resta fermo che,
nell’ipotesi in cui nel contratto preliminare la parte si riservi
di nominare il terzo acquirente entro una data certa, e nel
rispetto delle altre formalità richieste dalla legge, si perfeziona
un “contratto per persona da nominare”, ed il nuovo acquirente può
effettuare, sugli acconti già versati dalla parte originaria, la
variazione in diminuzione dell’IVA, ai sensi dell’art.26, comma 2,
del D.P.R. 633/1972 (7) (applicando così l’aliquota agevolata del
4% sull’intero corrispettivo d’acquisto, se in possesso dei
requisiti “prima casa”).
(1) In caso di cessione di un’abitazione non di lusso, diversa
dalla “prima casà’, imponibile ad IVA (art.10, comma 1, n.8-bis,
D.P.R. 633/1972), si applica l’aliquota del 10% - n.127-undecies,
tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972.
(2) Di cui alla nota II-bis all’art.1 della Tariffa, parte I,
allegata al D.P.R. 131/1986.
(3) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art.26 - Variazioni dell’imponibile o dell’imposta
(omissis)
2. Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura,
successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24,
viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare
imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per
mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure
concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in
conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti
contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art.19 l’imposta
corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25.
Il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione
ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la
variazione a norma dell’art.23 o dell’art.24, salvo il suo diritto
alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a
titolo di rivalsa.
(omissis)
(4) Codice Civile - art.1401 (Riserva di nomina del contraente)
Nel momento della conclusione del contratto una parte può
riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che
deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal
contratto stesso.
(5) In particolare, la nomina del terzo è efficace in presenza di
due ulteriori condizioni, ossia se è accompagnata dall’accettazione
della persona nominata o dalla dimostrazione della procura da
questa rilasciata anteriormente al contratto, a pena di nullità
della dichiarazione stessa (art.1402 cc), e se presenta la stessa
forma che le parti hanno usato per il contratto, anche se non
prescritta dalla legge (art.1403 cc).
(6) Come accade nell’ipotesi in cui, in un contratto avente ad
oggetto la cessione di beni immobili, venga stabilito che la nomina
dell’effettivo acquirente debba essere effettuata genericamente “al
momento della stipula del rogito definitivo di compravendita”,
senza che sia tra l’altro espressamente individuata la data di
conclusione di quest’ultimo.
(7) In merito, si osserva che non vi è necessità di effettuare la
variazione dell’imposta entro l’anno, come previsto dall’art.26,
comma 3, del D.P.R. 633/1972, poiché la nomina del terzo non
costituisce un sopraggiunto accordo fra le parti, ma è una
componente del contratto originario.
Fonte: ANCE
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