IN VIGORE IL CODICE DEONTOLOGICO PER ARCHITETTI, PIANIFICATORI TERRITORIALI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI, ARCHITETTI IUNIOR E PIANIFICATORI TERRITORIALI IUNIOR
Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori ha approvato i nuovi Codici Deontologici relativi alla professione di Architetto...
Il Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori ha approvato i nuovi Codici Deontologici relativi alla
professione di Architetto, Pianificatore Territoriale, Paesaggista,
Conservatori dei Beni Architettonici ed Ambientali Italiani,
Architetto Iunior e Pianificatore Territoriale Iunior.
I testi dei codici, in vigore già dall'1 settembre scorso e scaturiti da un confronto con le strutture ordinistiche locali, con gli esiti delle Conferenze degli Ordini di Parma (maggio 2007) e Caserta (dicembre 2007), e con i contenuti del Congresso Nazionale di Palermo del febbraio 2008, sono stati redatti tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni espresse dall'Antistrust (leggi articolo), con particolare riferimento alle disposizioni sulla concorrenza e sulle Tariffe professionali; vengono confermate le norme sulla pubblicità e sull'informativa già modificate nel 2007.
Il nuovo codice deontologico è composto da 50 articoli suddivisi nei seguenti 8 titoli:
Viene precisato anche che l'Architetto deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.
Viene introdotto, all'art. 7, il dovere di aggiornamento della propria preparazione professionale, tanto che costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale, per l'inosservanza di curare costantemente la propria preparazione.
In riferimento, poi, alla concorrenza sleale, nell'articolo 13 viene precisato che nell'esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza:
a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro professionista;
b) Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con il risultato di prestazioni professionali altrui;
c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro professionista;
e) la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale idonei a produrre confusione con altro professionista.
Il codice deontologico potrà essere aggiornato con delibera del consiglio nazionale, sentiti gli Ordini provinciali, entro il mese di marzo di ogni anno.
I testi dei codici, in vigore già dall'1 settembre scorso e scaturiti da un confronto con le strutture ordinistiche locali, con gli esiti delle Conferenze degli Ordini di Parma (maggio 2007) e Caserta (dicembre 2007), e con i contenuti del Congresso Nazionale di Palermo del febbraio 2008, sono stati redatti tenendo conto delle valutazioni ed indicazioni espresse dall'Antistrust (leggi articolo), con particolare riferimento alle disposizioni sulla concorrenza e sulle Tariffe professionali; vengono confermate le norme sulla pubblicità e sull'informativa già modificate nel 2007.
Il nuovo codice deontologico è composto da 50 articoli suddivisi nei seguenti 8 titoli:
- Titolo I - Parte generale (art. 1)
- Titolo II - Principi e doveri generali (art. 2-10)
- Titolo III - Rapporti esterni (art. 11-22)
- Titolo IV - Rapporti interni (art. 23-24)
- Titolo V - Esercizio professionale (art. 25-42)
- Titolo VI - Potestà disciplinare (art. 43-46)
- Titolo VII - Sanzioni (art. 47)
- Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali (art. 48-50)
Viene precisato anche che l'Architetto deve improntare il rapporto con chi svolge il tirocinio presso il suo studio alla massima chiarezza e trasparenza, con particolare attenzione ai compiti e alle modalità di espletamento dello stesso.
Viene introdotto, all'art. 7, il dovere di aggiornamento della propria preparazione professionale, tanto che costituisce aggravante il mancato o non corretto adempimento dell'incarico professionale, per l'inosservanza di curare costantemente la propria preparazione.
In riferimento, poi, alla concorrenza sleale, nell'articolo 13 viene precisato che nell'esercizio professionale i seguenti comportamenti possono assumere rilevanza:
a) attribuirsi come proprio il risultato della prestazione professionale di altro professionista;
b) Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti idonei a creare confusione con il risultato di prestazioni professionali altrui;
c) la diffusione di notizie e apprezzamenti circa l'attività di un professionista idonei a determinarne il discredito;
d) il compimento di atti preordinati ad arrecare pregiudizio all'attività di altro professionista;
e) la qualificazione con modalità o l'uso di segni distintivi dello studio professionale idonei a produrre confusione con altro professionista.
Il codice deontologico potrà essere aggiornato con delibera del consiglio nazionale, sentiti gli Ordini provinciali, entro il mese di marzo di ogni anno.
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata