DLGS 81: TUTTE LE SANZIONI MODIFICATE DAL CORRETTIVO DLGS 106
L’analisi delle modifiche apportate dal decreto legislativo 106/2009 al testo unico sicurezza lavoro (dlgs 81/2008) dimostra come i principali cambiamenti ha...
Tra i cambiamenti introdotti dall’art. 11 del Dlgs 106 all’art. 14 del Dlgs 81 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), segnaliamo la modifica al comma 4 che riguarda le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. In particolare, la lettera c) viene sostituita con la seguente:
Art. 14, comma 4, lett. c) | Art. 14, comma 4, lett. c) (coordinato con il Dlgs 106/2009) |
il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6. | il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro |
L’art. 32 del Dlgs 106 sostituisce completamente l’art. 55 del dlgs 81 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente):
Art. 55 | Art. 55 (coordinato con il Dlgs 106/2009) |
1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con
l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: |
1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro: |
Gli artt. 33-37 del dlgs 106 sostituiscono gli artt. 55-60 del Dlgs 81, in particolare:
Art. 56 Sanzioni per il preposto |
Art. 56 (coordinato con il Dlgs 106/2009) Sanzioni per il preposto |
1. I preposti sono puniti nei limiti
dell'attivita' alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi
generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f); b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d); c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera g). |
1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto,
i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze,
sono puniti: |
Art. 57 |
Art. 57 (coordinato con il Dlgs
106/2009) Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori |
1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono
puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600
a 2.000 euro. |
1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono
puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a
6.000 euro. |
Art. 58 |
Art. 58 (coordinato con il Dlgs
106/2009) Sanzioni per il medico competente |
1. Il medico competente è punito: |
1. Il medico competente è punito: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a euro 800 per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo; b) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g); c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l); d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h) e i); e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis. |
Art. 59 |
Art. 59 (coordinato con il Dlgs
106/2009) Sanzioni per i lavoratori |
1. I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. |
1. I lavoratori sono puniti: |
Art. 60 |
Art. 60 (coordinato con il Dlgs
106/2009) Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo |
1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono
puniti: a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c). |
1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti: |
L’art. 41 del dlgs 106 modifica l’art. 68 del dlgs 81 riguardante le sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente in caso di violazione delle norme inerenti i luoghi di lavoro, in particolare:
Art. 68 Sanzioni per il datore di lavoro |
Art. 68 (coordinato con il Dlgs 106/2009) Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente |
1. Il datore di lavoro è punito: |
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: |
Gli artt. 86, 87, 88, 89, 91 e 92 del dlgs 106 modificano rispettivamente gli artt. 157, 158, 159, 160, 165 e 166 del dlgs 81 inerenti le sanzioni in caso di violazione degli obblighi all’interno dei cantieri temporanei e mobili, in particolare:
Art. 157 |
Art. 157 (coordinato con il dlgs 106/2009) |
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: |
1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti: |
Art. 158 |
Art. 158 (coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni per i coordinatori |
1. Il coordinatore per la progettazione è punito
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a
12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma
1. 2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d). |
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400
euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1; |
Art. 159 |
Art. 159 (coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti |
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148; b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154; c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonché per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3. 2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19: a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2. |
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena
dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro
se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui
l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari,
individuati in base all’allegato XI; si applica la pena
dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di
sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui
all’allegato XV. |
Art. 160 |
Art. 160 (coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni per i lavoratori |
1. I lavoratori autonomi sono puniti: a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94. 2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2. |
1. I lavoratori autonomi sono puniti: |
Art. 165 |
Art. 165 (coordinato con
il dlgs 106/2009) Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono
puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1, lettera b); b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a). |
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: |
Art. 166 |
Art. 166 (coordinato con
il dlgs 106/2009) Sanzioni a carico del preposto |
1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività
alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui
all'articolo 19: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163; b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a). |
abrogato |
Per quanto riguarda la movimentazione manuale dei carichi, gli artt. 93 e 94 del dlgs 106, modifica le sanzioni previste dagli artt. 170 e 171 del dlgs 81, in particolare:
Art. 170 |
Art. 170 (coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: |
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: |
Art. 171 Sanzioni a carico del preposto |
Art. 171 (coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni a carico del preposto |
1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività
alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui
all’articolo 19: a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2; b) con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell’articolo 169, comma 1, lettera a). |
abrogato |
Per quanto riguarda i lavori che prevedono attrezzature munite di videoterminale, l'art. 95 del dlgs 106 modifica le sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente previste dall'art. 178 del dlgs 81, in particolare:
Art. 178 |
Art. 178 (coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: |
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: |
Per quanto concerne i rischi connessi a RUMORE, VIBRAZIONI e RADIAZIONI OTTICHE SUPERFICIALI, gli artt. 107 e 108 del dlgs 106 modificano gli artt. 219 e 220 relativi a:
Art. 219 |
Art. 219 (coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente |
1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da quattro
a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la
violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209,
commi 1 e 5, 216, comma 1. |
1. Il datore di lavoro è punito: |
Art. 220 Sanzioni a carico del medico competente |
Art. 220 (coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni a carico del medico competente |
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 e 186. |
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e 186. |
Gli artt. 121-125 del dlgs 106 modificano il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 262-265 del dlgs 81 relativo ai lavori soggetti a RISCHIO CHIMICO, in particolare:
Art. 262. |
Art. 262 (coordinato con il dlgs
106/2009) |
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: |
1. Il datore di lavoro è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6. 2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1; b) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3; c) con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7; d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3. |
Art. 263. |
Art. 263 (coordinato con il dlgs 106/2009) |
1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è
tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo
19: |
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il
preposto è punito: |
Art. 264. |
Art. 264 (coordinato con il dlgs 106/2009) |
1. Il medico competente è punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e comma 6, 230, e 242, comma 4; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2. |
1. Il medico competente è punito: |
Art. 264-bis |
Art. 264-bis (coordinato con il dlgs
106/2009) |
Non previsto |
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. |
|
|
Art. 265. Sanzioni per i lavoratori |
Art. 265 (coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni per i lavoratori |
1. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240, comma 2. | Abrogato |
In caso di violazione degli adempimenti connessi alle attività soggette all'esposizione di AGENTI BIOLOGICI, gli artt. 131-135 del dlgs 106 modificano il regime sanzionatorio previsto dagli artt. 282-286 del dlgs 81, in particolare:
Art. 282. |
Art. 282 (coordinato con il dlgs
106/2009) |
1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti: |
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5. |
Art. 283 |
Art. 283 (coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni a carico dei preposti |
1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività
alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui
all'articolo 19: a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2. |
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3. |
Art. 284. |
Art. 284 (coordinato con il
dlgs 106/2009) |
1. Il medico competente è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 279, comma 3. |
1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 279, comma 3. |
Art. 285. |
Art. 285 (coordinato con il
dlgs 106/2009) |
1. I lavoratori sono puniti: |
1. I lavoratori sono puniti: |
Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti |
Art. 286
(coordinato con il dlgs
106/2009) Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti |
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. | 1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. |
Per quanto riguarda i lavori connessi a RISCHIO ESPLOSIONE, l'art. 141 del dlgs 106 modifica l'art. 297 del dlgs 81:
Art. 297 |
Art. 297 (coordinato con il dlgs
106/2009) |
1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296. |
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a
sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la
violazione dell’articolo 290. |
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