IN VIGORE LA LEGGE CAMBIA CANTIERI
Da una modifica inserita all'ultimo minuto nel decreto anticrisi, viene concessa la possibilità di rinunciare anche parzialmente ai mutui concessi dalla Cass...
Da una modifica inserita all'ultimo minuto nel decreto anticrisi,
viene concessa la possibilità di rinunciare anche parzialmente ai
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., ivi inclusi
quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai
sensi del DM 5 dicembre 2003, e destinare la parte non rinunciata e
non erogata ad altre opere pubbliche o a investimenti
infrastrutturali per lo sviluppo del territorio.
Questo in sintesi il contenuto dei commi 6,7 e 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, che, inficiando le certezze della legge obiettivo, offrono la possibilità agli enti locali di destinare a diversi utilizzi i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti con ammortamento a carico dello Stato, che non siano stati in tutto o in parte ancora erogati. La portata dell'emendamento "last minute" risulta essere enorme e dai dubbi connotati, se si pensa che le amministrazioni comunali avranno in questo modo ampio margine di discrezionalità sulla destinazione delle risorse.
In particolare, quota parte del finanziamento non rinunciato e non erogato potrà essere assegnata:
Questo in sintesi il contenuto dei commi 6,7 e 8 dell'art. 9-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, che, inficiando le certezze della legge obiettivo, offrono la possibilità agli enti locali di destinare a diversi utilizzi i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti con ammortamento a carico dello Stato, che non siano stati in tutto o in parte ancora erogati. La portata dell'emendamento "last minute" risulta essere enorme e dai dubbi connotati, se si pensa che le amministrazioni comunali avranno in questo modo ampio margine di discrezionalità sulla destinazione delle risorse.
In particolare, quota parte del finanziamento non rinunciato e non erogato potrà essere assegnata:
- in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;
- in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto dal precedente punto, ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;
- per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.
A cura di Ilenia
Cicirello
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