GARE D'APPALTO E REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Le imprese partecipati ad una gara d'appalto hanno l'obbligo di attestare il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una gara d'appalto, indicando an...
Le imprese partecipati ad una gara d'appalto hanno l'obbligo di
attestare il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una
gara d'appalto, indicando anche le eventuali condanne per le quali
abbia beneficiato della non menzione, secondo quanto specificato
dall'art. 38, comma 2 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006).
Lo hanno affermato i giudici della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte respingendo l'istanza incidentale di tutela cautelare proposta contro la revoca dell'aggiudicazione definitiva conseguita, per avere il legale rappresentante omesso di dichiarare in sede di attestazioni dei requisiti di ordine generale una condanna penale divenuta irrevocabile per false dichiarazioni su qualità personali, condanna assistita dal beneficio della non menzione (Certificato del Casellario Giudiziale) ma senza che ne sia stata pronunciata estinzione e ne sia stata ottenuta la riabilitazione.
Nel motivare il rigetto dell'istanza, il TAR ha, innanzitutto, ricordato che, nell'attuale contesto normativo le imprese partecipati ad una gara d'appalto hanno l'obbligo di attestare, tra le altre, anche l'assenza della causa ostativa consistente nel non aver riportato condanne penali definitive assistite dal beneficio della non menzione nel certificato generale del casellario giudiziale. Il TAR, ribadendo un concetto già più volte espresso dal Consiglio di Stato, ha, inoltre, affermato che la dichiarazione di assenza da condanne penali, poi, invece risultanti dai controlli effettuati dall'Amministrazione, giustifica un'autonoma causa di esclusione dalla gara.
I giudici del TAR hanno, altresì, precisato che la non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali integra una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità della condanna riportata ad incidere la moralità professionale dell'impresa, secondo un'esegesi già espressa dal Consiglio di Stato. Infine, poiché la valutazione di incidenza o meno della fattispecie penale consumata, sulla moralità professionale dell'impresa, appartiene esclusivamente all'Amministrazione, rientrando nella sua discrezionalità ritenere o meno sussistente siffatta incidenza, l'impresa partecipante ha l'obbligo di dichiarare tutte le condanne penali riportate dai suoi amministratori e direttori tecnici, in modo da consentire tale valutazione.
In merito alle modalità di svolgimento delle gare d'appalto nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
In merito alle modalità di svolgimento delle gare d'appalto nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
Partecipa al nostro sondaggio, lascia anche tu un commento e fai conoscere il tuo punto di vista.
SONDAGGIO
Lo hanno affermato i giudici della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte respingendo l'istanza incidentale di tutela cautelare proposta contro la revoca dell'aggiudicazione definitiva conseguita, per avere il legale rappresentante omesso di dichiarare in sede di attestazioni dei requisiti di ordine generale una condanna penale divenuta irrevocabile per false dichiarazioni su qualità personali, condanna assistita dal beneficio della non menzione (Certificato del Casellario Giudiziale) ma senza che ne sia stata pronunciata estinzione e ne sia stata ottenuta la riabilitazione.
Nel motivare il rigetto dell'istanza, il TAR ha, innanzitutto, ricordato che, nell'attuale contesto normativo le imprese partecipati ad una gara d'appalto hanno l'obbligo di attestare, tra le altre, anche l'assenza della causa ostativa consistente nel non aver riportato condanne penali definitive assistite dal beneficio della non menzione nel certificato generale del casellario giudiziale. Il TAR, ribadendo un concetto già più volte espresso dal Consiglio di Stato, ha, inoltre, affermato che la dichiarazione di assenza da condanne penali, poi, invece risultanti dai controlli effettuati dall'Amministrazione, giustifica un'autonoma causa di esclusione dalla gara.
I giudici del TAR hanno, altresì, precisato che la non veridicità della dichiarazione circa la sussistenza di emergenze penali integra una autonoma causa di esclusione dalla gara, a prescindere dalla valutazione in ordine all'idoneità della condanna riportata ad incidere la moralità professionale dell'impresa, secondo un'esegesi già espressa dal Consiglio di Stato. Infine, poiché la valutazione di incidenza o meno della fattispecie penale consumata, sulla moralità professionale dell'impresa, appartiene esclusivamente all'Amministrazione, rientrando nella sua discrezionalità ritenere o meno sussistente siffatta incidenza, l'impresa partecipante ha l'obbligo di dichiarare tutte le condanne penali riportate dai suoi amministratori e direttori tecnici, in modo da consentire tale valutazione.
In merito alle modalità di svolgimento delle gare d'appalto nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
In merito alle modalità di svolgimento delle gare d'appalto nel nostro Paese, ritieni corretta l'applicazione del criterio del massimo ribasso?
Partecipa al nostro sondaggio, lascia anche tu un commento e fai conoscere il tuo punto di vista.
SONDAGGIO
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Sentenza.pdf