RIDUZIONE CONTRIBUTIVA A FAVORE DELLE IMPRESE EDILI
Per l'anno 2009 i datori di lavoro delle imprese edili hanno diritto a fruire della riduzione dell'11,5% sui contributi dovuti per gli operai non occupati co...
Per l'anno 2009 i datori di lavoro delle imprese edili hanno
diritto a fruire della riduzione dell'11,5% sui contributi dovuti
per gli operai non occupati con orario di lavoro non inferiore alle
40 ore settimanali (esclusi i lavoratori a part-time).
Lo prevede il decreto 16 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2009. Il Ministero, tenuto conto che dalle rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni previste dall'art. 29 della legge n. 341 del 1995, si è rilevato, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito contributivo, ha ritenuto di compensare con una riduzione contributiva nella misura dell'11,50%. Tale beneficio si applicherà anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro sempre che svolgano lavorazioni edili.
Lo prevede il decreto 16 luglio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2009. Il Ministero, tenuto conto che dalle rilevazioni elaborate dagli Enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni previste dall'art. 29 della legge n. 341 del 1995, si è rilevato, rispetto al periodo precedente, un aumento della base imponibile, con conseguente incremento del gettito contributivo, ha ritenuto di compensare con una riduzione contributiva nella misura dell'11,50%. Tale beneficio si applicherà anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro sempre che svolgano lavorazioni edili.
A cura di Ilenia
Cicirello
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