ASSEGNATE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre 2009 la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 26 giug...
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre
2009 la delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica del 26 giugno 2009, n. 35 che, in
attuazione di quanto previsto dal decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, recante, Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile, assegna le risorse per il finanziamento degli
interventi di ricostruzione, sulla base dei fabbisogni comunicati
dal Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario
delegato, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica
correlati all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate (FAS).
In particolare, la delibera dà attuazione a quanto previsto all’art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede, fra l’altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure, un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell’ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese.
Entrando nel dettaglio, con la delibera del CIPE viene disposta l’assegnazione di 3.955 milioni di euro in favore del Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, che è chiamato a coordinare gli interventi, a comunicare il fabbisogno complessivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell’economia e delle finanze e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti nell’ambito delle assegnazioni annuali disposte da questo Comitato. Come previsto, l’articolazione pluriennale di tali assegnazioni, a partire dal corrente anno 2009, sarà individuata con successive delibere del CIPE sulla base dei fabbisogni comunicati dallo stesso Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all’utilizzo delle risorse FAS.
Per quanto concerne le attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi è previsto, ai sensi dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legge 39/2009, che il Presidente della Regione Abruzzo si avvalga dall’1 gennaio 2010 del Nucleo di Valutazione istituito presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È, invece, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 10 ottobre 2009 che introduce ulteriori misure e integrazioni a precedenti ordinanze. Di seguito una breve disamina dei principali articoli dell’ordinanza effettuata dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili.
Art. 1: i compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese per consentire la riparazione o ricostruzione delle parti comuni degli edifici rientrano nel contributo nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo (modifica art. 8, comma 2, dell’OPCM n. 3803 del 15/08/2009);
Art. 5: potranno usufruire degli affitti agevolati previsti dall’OPCM n. 3769 del 15/05/2009 solo coloro che non dispongano di un’altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio e non, come previsto precedentemente, nel territorio abruzzese (modifica art. 1, comma 2, dell’OPCM n. 3769 del 15/05/2009);
Art. 8: viene integrata l’offerta abitativa con la messa a disposizione di 500 case mobili anche a titolo di locazione. Il Sindaco del Comune dell’Aquila è autorizzato a riceverle nelle more del completamento delle istruttorie delle domande di contributi, delle necessarie verifiche tecniche e della conseguente realizzazione delle opere di riparazione. Beneficiari delle stesse potranno essere: i cittadini le cui abitazioni siano state classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati; i nuclei familiari privi di una abitazione che presentano particolari problemi di economici, sanitari e familiari; gli studenti universitari che necessitano di un alloggio per poter proseguire il corso di laurea.
Art. 10: il Commissario delegato, in sostituzione dei Comuni inadempienti, potrà provvedere non solo all’individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo dei materiali derivanti dal crollo nonché di quelli provenienti dalla demolizione degli edifici danneggiati, ma anche all’individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio, provvedendo, laddove necessario, anche alla realizzazione delle opere necessarie per l’allestimento dei siti, ivi comprese le occorrenti opere viarie. Il Commissario è altresì autorizzato a derogare all’art. 208 del Dlgs 152/2006 in tema di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recuperi di rifiuti (modifica art. 19 dell’OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009);
Art. 12: il contributo a titolo provvisorio per la riparazione degli edifici danneggiati o distrutti, previsto dall’art. 7 dell’OPCM n. 3803 del 15 agosto, è concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell’importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di 20.000 euro;
Art. 16: i contributi previsti, anche con la modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell’art. 1 dell’OPCM n. 3779 del 6 giugno 2009 (edifici B e C) e dell’art. 1 dell’OPCM n. 3790 del 9 luglio 2009 (edifici E), sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.
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In particolare, la delibera dà attuazione a quanto previsto all’art. 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39/2009, il quale prevede, fra l’altro, che il CIPE assegni, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle altre misure, un importo non inferiore a 2.000 e non superiore a 4.000 milioni di euro, nell’ambito della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate per il periodo di programmazione 2007-2013, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al citato Fondo strategico per il Paese.
Entrando nel dettaglio, con la delibera del CIPE viene disposta l’assegnazione di 3.955 milioni di euro in favore del Presidente della Regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato, che è chiamato a coordinare gli interventi, a comunicare il fabbisogno complessivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e al Ministero dell’economia e delle finanze e ad attribuire le risorse ai soggetti competenti nell’ambito delle assegnazioni annuali disposte da questo Comitato. Come previsto, l’articolazione pluriennale di tali assegnazioni, a partire dal corrente anno 2009, sarà individuata con successive delibere del CIPE sulla base dei fabbisogni comunicati dallo stesso Commissario delegato e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica correlati all’utilizzo delle risorse FAS.
Per quanto concerne le attività di monitoraggio sulla realizzazione degli interventi è previsto, ai sensi dell’art. 14, comma 5-quater, del decreto legge 39/2009, che il Presidente della Regione Abruzzo si avvalga dall’1 gennaio 2010 del Nucleo di Valutazione istituito presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
È, invece, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 10 ottobre 2009 che introduce ulteriori misure e integrazioni a precedenti ordinanze. Di seguito una breve disamina dei principali articoli dell’ordinanza effettuata dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili.
Art. 1: i compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese per consentire la riparazione o ricostruzione delle parti comuni degli edifici rientrano nel contributo nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo (modifica art. 8, comma 2, dell’OPCM n. 3803 del 15/08/2009);
Art. 5: potranno usufruire degli affitti agevolati previsti dall’OPCM n. 3769 del 15/05/2009 solo coloro che non dispongano di un’altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio e non, come previsto precedentemente, nel territorio abruzzese (modifica art. 1, comma 2, dell’OPCM n. 3769 del 15/05/2009);
Art. 8: viene integrata l’offerta abitativa con la messa a disposizione di 500 case mobili anche a titolo di locazione. Il Sindaco del Comune dell’Aquila è autorizzato a riceverle nelle more del completamento delle istruttorie delle domande di contributi, delle necessarie verifiche tecniche e della conseguente realizzazione delle opere di riparazione. Beneficiari delle stesse potranno essere: i cittadini le cui abitazioni siano state classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati; i nuclei familiari privi di una abitazione che presentano particolari problemi di economici, sanitari e familiari; gli studenti universitari che necessitano di un alloggio per poter proseguire il corso di laurea.
Art. 10: il Commissario delegato, in sostituzione dei Comuni inadempienti, potrà provvedere non solo all’individuazione dei siti da adibire a deposito temporaneo dei materiali derivanti dal crollo nonché di quelli provenienti dalla demolizione degli edifici danneggiati, ma anche all’individuazione dei siti di stoccaggio provvisorio, provvedendo, laddove necessario, anche alla realizzazione delle opere necessarie per l’allestimento dei siti, ivi comprese le occorrenti opere viarie. Il Commissario è altresì autorizzato a derogare all’art. 208 del Dlgs 152/2006 in tema di autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e recuperi di rifiuti (modifica art. 19 dell’OPCM n. 3797 del 30 luglio 2009);
Art. 12: il contributo a titolo provvisorio per la riparazione degli edifici danneggiati o distrutti, previsto dall’art. 7 dell’OPCM n. 3803 del 15 agosto, è concesso in via di anticipazione nel limite del 25% dell’importo richiesto e, comunque, fino al limite massimo di 20.000 euro;
Art. 16: i contributi previsti, anche con la modalità del finanziamento agevolato, ai sensi dell’art. 1 dell’OPCM n. 3779 del 6 giugno 2009 (edifici B e C) e dell’art. 1 dell’OPCM n. 3790 del 9 luglio 2009 (edifici E), sono comprensivi delle spese concernenti le pertinenze.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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