REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI IMPIANTI DISTRIBUZIONE GPL USO NAUTICO

Sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 21 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 recante “Approvazione della reg...

23/10/2009
Sulla Gazzetta ufficiale n. 245 del 21 ottobre scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009 recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico.”.
Il decreto che consta di 6 articoli e di un allegato si applica agli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) ad uso nautico per l'alimentazione di motori di imbarcazioni poste in acqua.

Gli impianti devono essere realizzati e gestiti secondo la regola tecnica di cui all’allegato del decreto stesso in modo da grantire i seguenti obiettivi:
  • minimizzare le cause di rilascio accidentale di GPL, di incendio e di esplosione;
  • limitare i danni in caso di evento incidentale;
  • permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
La regola tecnica allegata al decreto definisce:
  • i principi comuni;
  • i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali;
  • gli elementi costitutivi degli impianti;
  • gli elementi pericolosi degli impianti;
  • i serbatoi fissi;
  • le pompe;
  • le recinsioni;
  • il sistema di emergenza;
  • le tubazioni per GPL in fase liquida;
  • i dispositivi e le modalità di riempimento dei serbatoi fissi;
  • l’impianto elettrico;
  • gli estintori;
  • le distanze di sicurezza;
  • le norme di esercizio.
Gli impianti potranno essere ubicati:
  • nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione e, nei Comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all'interno del perimetro del centro abitato;
  • nelle zone di completamento e di espansione dell'aggregato urbano indicate nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a tre metri cubi per metro quadrato;
  • nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.
A cura di Paolo Oreto
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