RIDUZIONE CONTRIBUTIVA PER IL COMPARTO EDILE

L’Inps, con la circolare n. 115 del 5 Novembre scorso, avente per oggetto “Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto Ministeriale 16 luglio 2...

09/11/2009
L’Inps, con la circolare n. 115 del 5 Novembre scorso, avente per oggetto “Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. Decreto Ministeriale 16 luglio 2009 (G.U. n. 239 del 14 ottobre 2009” è intervenuta sull’argomento dettando le necessarie istruzioni operative.
Ricordiamo che il Decreto Ministeriale 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre scorso, ha confermato anche per il 2009 una misura di riduzione pari all’11,50% e che, relativamente al procedimento per determinare la riduzione, le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo sono quelle in vigore dall’1 gennaio 2009.

La riduzione s applica soltanto agli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali e non spetta, quindi, agli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale e può essere utiulizzata soltanto ai datori di lavori esercenti le attività edili individuate dai codici ISTAT dal 14.11 AL 45.45.2. ; la circolare precisa, anche, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (a titolo di esempio, assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento, ecc.).
Per fruire dell’agevolazione in argomento, i datori di lavoro del settore edile:
  • devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
  • non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Questa specifica previsione si affianca a quella fissata dall’articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, che prevede, a decorrere dall’1 gennaio 2008, per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo di rispettare la parte normativa ed economica del contratto collettivo di riferimento, nonché il possesso della regolarità contributiva attestata dal Durc.
Le imprese potranno dimostrare l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell’agevolazione, nonché il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc anche da parte delle Casse Edili, con il modello di autodichiarazione di responsabilità allegato alla circolare Inps in oggetto.

Per quanto concerne le modalità operative i datori di lavoro dovranno calcolare l’importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e dovranno esporlo nel quadro D del DM 10, utilizzando il codice L 206 e nella circolare viene, altresì, precisato che il riconoscimento del beneficio sarà effettuato, da parte della procedura di controllo delle denunce contributive DM10, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.

A cura di Paolo Oreto
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