ELENCO DEI CERTIFICATORI: ARCHITETTI DI TORINO CONTRO L'AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE INTRODOTTO DALLA REGIONE PIEMONTE
Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale in materia di certificazione energetica degli edifici, così come modificata dalle D.G.R. n. 43/11965 del 4 ...
Ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale in materia di
certificazione energetica degli edifici, così come modificata dalle
D.G.R. n. 43/11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1/12374 del 20
ottobre 2009, in Regione Piemonte è prevista l'istituzione di un
Elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al
rilascio dell'attestato di certificazione energetica.
Per l'iscrizione all'Elenco regionale è previsto un onere annuale pari a 100,00 euro, da versarsi alla Regione Piemonte. Come previsto inizialmente dalla legge regionale n. 13/2007, sono ammessi all'iscrizione nell'elenco regionale i seguenti soggetti:
Vediamo, inoltre, come nella determina di giunta siano stati aggiunti i soggetti in possesso di laurea in Scienze Ambientali, Chimica, Fisica, Scienze tecnologiche e agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali, purché in possesso di attestazione regionale a corsi organizzati ad hoc per l'accesso all'elenco regionale dei certificatori.
Gli Architetti di Torino palesano le loro perplessità su questa nuova estensione ponendo, in particolare, due domande:
Hanno concluso, infine, facendo notare come siano in gioco "non solo i legittimi interessi di migliaia di professionisti piemontesi iscritti agli Albi, ma le finalità stesse della legge sulla certificazione, che non raggiungerà gli obiettivi di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare se i professionisti che se ne occupano non hanno un adeguato livello di competenza, certificato dall'appartenenza ad un Ordine professionale".
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Per l'iscrizione all'Elenco regionale è previsto un onere annuale pari a 100,00 euro, da versarsi alla Regione Piemonte. Come previsto inizialmente dalla legge regionale n. 13/2007, sono ammessi all'iscrizione nell'elenco regionale i seguenti soggetti:
- ingegneri ed architetti, iscritti ai relativi ordini professionali e abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente;
- geometri, periti, agrotecnici ed agrotecnici laureati, iscritti ai relativi collegi professionali ed abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, che, per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica, operano all'interno delle proprie competenze o, ove necessario, in collaborazione con altri professionisti o soggetti iscritti nell'Elenco regionale in modo da coprire tutti gli ambiti professionali rispetto ai quali è richiesta la competenza;
- laurea in Ingegneria o in Architettura;
- diploma di geometra, di perito industriale, di perito agrario o di agrotecnico;
- laurea in Scienze Ambientali;
- laurea in Chimica o in Fisica;
- laurea in Scienze e tecnologie agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali.
Vediamo, inoltre, come nella determina di giunta siano stati aggiunti i soggetti in possesso di laurea in Scienze Ambientali, Chimica, Fisica, Scienze tecnologiche e agrarie o Scienze e tecnologie forestali e ambientali, purché in possesso di attestazione regionale a corsi organizzati ad hoc per l'accesso all'elenco regionale dei certificatori.
Gli Architetti di Torino palesano le loro perplessità su questa nuova estensione ponendo, in particolare, due domande:
- come è possibile che un soggetto di cui al punto c) della DR 22-10-2009 (un laureato in Scienze Ambientali, in Scienze e Tecnologie Forestali e Ambientali, in Chimica...) che superi con esito positivo la verifica finale e si iscriva all'elenco regionale dei certificatori sia competente a certificare qualunque edificio, senza limiti qualitativi e/o quantitativi, potendo prescindere dalla collaborazione con altra professionalità certificatrice?
- come è possibile che un geometra iscritto al Collegio, che superi con esito positivo la verifica finale e si iscriva all'elenco regionale dei certificatori sia competente, in deroga a quanto previsto al punto b) della DGR citata, a certificare qualunque edificio da solo senza il limite delle sue competenze ex lege?
Hanno concluso, infine, facendo notare come siano in gioco "non solo i legittimi interessi di migliaia di professionisti piemontesi iscritti agli Albi, ma le finalità stesse della legge sulla certificazione, che non raggiungerà gli obiettivi di qualificazione energetica del patrimonio immobiliare se i professionisti che se ne occupano non hanno un adeguato livello di competenza, certificato dall'appartenenza ad un Ordine professionale".
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A cura di Ilenia
Cicirello
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