BONIFICHE: CHIARIMENTI PER LA QUALIFICAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO
Nuovi chiarimenti ai fini della qualificazione del responsabile tecnico per l'iscrizione nella categoria 10 dell'albo gestori ambientali, relativa alla bonif...
Nuovi chiarimenti ai fini della qualificazione del responsabile
tecnico per l'iscrizione nella categoria 10 dell'albo gestori
ambientali, relativa alla bonifica di siti e beni contenenti
amianto e divisa a sua volta nelle categorie 10A, inerente le
attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata su
materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o
resinoidi, e 10B, inerente le attività di bonifica di beni
contenenti amianto effettuata su materiali d'attrito, materiali
isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali
spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri
materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori
uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.
Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha, infatti, emanato lo scorso 17 novembre la circolare n. 2182, con la quale ha precisato che ai fini della attestazione dell'esperienza del responsabile tecnico di cui all'art. 4, lettere b) e c), della delibera 16 luglio 1999, n. 003, è possibile presentare copia autentica dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. In considerazione del fatto che molto spesso i piani di lavoro non riportano i nominativi del personale utilizzato e, pertanto, in tali casi non risulta possibile dimostrare il requisito dell'esperienza maturata, il piano di lavoro può essere integrato con copia, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, della relazione annuale dei lavori eseguiti inviata alla azienda sanitaria locale e alla regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 marzo 1992 n. 257, che all'interno dovrà indicare:
Il Comitato Nazionale Gestori Ambientali ha, infatti, emanato lo scorso 17 novembre la circolare n. 2182, con la quale ha precisato che ai fini della attestazione dell'esperienza del responsabile tecnico di cui all'art. 4, lettere b) e c), della delibera 16 luglio 1999, n. 003, è possibile presentare copia autentica dei piani di lavoro inviati alle Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277. In considerazione del fatto che molto spesso i piani di lavoro non riportano i nominativi del personale utilizzato e, pertanto, in tali casi non risulta possibile dimostrare il requisito dell'esperienza maturata, il piano di lavoro può essere integrato con copia, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, della relazione annuale dei lavori eseguiti inviata alla azienda sanitaria locale e alla regione ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 marzo 1992 n. 257, che all'interno dovrà indicare:
- le attività svolte;
- i dati anagrafici degli addetti;
- il carattere e la durata della loro attività.
A cura di Ilenia
Cicirello
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