NUOVA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA DETRAZIONE 55%
Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. ...
Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di
un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad
interventi finalizzati al risparmio di energia. Negli ultimi
anni la normativa è stata variamente modificata e determinata: dal
D.M. del 19/2/2007, dalla Legge n. 244/2007, dal
D.L. 185/2008, dalla Legge n. 2 /2009 e da ultimo dal
Decreto Interministeriale del 6/8/2009.
Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta), è stata fissata una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo ed infine è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
In sintesi, i benefici di cui ci si può avvalere sono:
Fonte: www.agenziaentrate.it
Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta), è stata fissata una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo ed infine è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
In sintesi, i benefici di cui ci si può avvalere sono:
- detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55 per cento delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
- ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall’anno d’imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l’anno 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
- possibilità di utilizzare l’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.
Fonte: www.agenziaentrate.it
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Documenti Allegati
Guida .pdf DM 19/02/2007 .pdf Legge 244/2007 .pdf DL 185/2008 .pdf Legge 2/2009 .pdf DM 06/08/2009 .pdfLink Correlati
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