IL DELEGATO ANCHE SENZA PORTAFOGLIO RISPONDE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la recente sentenza n. 44890 depositata il 24 novembre scorso è intervenuta in materia di infortuni sul lavoro. ...
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la recente
sentenza n. 44890 depositata il 24 novembre scorso è
intervenuta in materia di infortuni sul lavoro.
Il caso in argomento è legato ad un incidente sul lavoro occorso ad un lavoratore il quale - incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera - veniva colpito da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio, in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa.
La Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un dirigente comunale delegato dal sindaco sulla sicurezza.
In precedenza il Tribunale competente per territorio aveva ritenuto responsabile il Dirigente e la condanna era stata confermata, anche, in Corte d’appello.
Il Dirigente aveva fatto ricorso in Cassazione contro la doppia condanna ma la terza sezione penale, ha respinto il ricorsdo stesso ed ha reso la condanna definitiva.
In particolare, nel ricorso, il dirigente lamentava che “la delega conferitagli dal sindaco in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi valida e produttiva di effetti giuridici, perché non accompagnata dall’effettiva assegnazione dei fondi necessari delegate”.
La Corte di Cassazione nella sentenza ha affermato che “Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate”. La Cassazione ha, infatti, ribadito che “Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega”.
Il caso in argomento è legato ad un incidente sul lavoro occorso ad un lavoratore il quale - incaricato di eseguire la pulizia e la smerigliatura di una ringhiera - veniva colpito da una scheggia di ruggine penetratagli in un occhio, in quanto non era stato munito di occhiali idonei a proteggere gli occhi da schegge e materiali dannosi e non aveva ricevuto una adeguata informazione sui pericoli connessi allo svolgimento della propria attività lavorativa.
La Cassazione ha confermato la condanna nei confronti di un dirigente comunale delegato dal sindaco sulla sicurezza.
In precedenza il Tribunale competente per territorio aveva ritenuto responsabile il Dirigente e la condanna era stata confermata, anche, in Corte d’appello.
Il Dirigente aveva fatto ricorso in Cassazione contro la doppia condanna ma la terza sezione penale, ha respinto il ricorsdo stesso ed ha reso la condanna definitiva.
In particolare, nel ricorso, il dirigente lamentava che “la delega conferitagli dal sindaco in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, non poteva ritenersi valida e produttiva di effetti giuridici, perché non accompagnata dall’effettiva assegnazione dei fondi necessari delegate”.
La Corte di Cassazione nella sentenza ha affermato che “Se anche fossero vere le circostanze dedotte nell'atto di gravame, non per questo verrebbe meno la responsabilità del delegato, poiché l'invalidità della delega in base al principio di effettività impedisce che il delegante possa essere esonerato da responsabilità ma non esclude la responsabilità del delegato che, di fatto, abbia svolto le funzioni delegate”. La Cassazione ha, infatti, ribadito che “Il delegato che ritenga di non essere posto in grado di svolgere le funzioni delegate (ovvero non si ritenga in grado di svolgere adeguatamente quelle funzioni) deve chiedere al delegante di porlo in grado di svolgerle e, in caso di rifiuto o mancato adempimento, rifiutare il conferimento della delega”.
A cura di Paolo
Oreto
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Sentenza n. 44890 .pdfLink Correlati
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