RIBASSI ANOMALI: ESCLUSIONE OFFERTE CON RIBASSI SUPERIORI A PERCENTUALI PREDETERMINATE
Il Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia sezione di Catania, con la sentenza n. 2001 del 26 novembre scorso, ha recentemente dichiarato illegittim...
Il Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia
sezione di Catania, con la sentenza n. 2001 del 26
novembre scorso, ha recentemente dichiarato illegittima la
clausola di un bando di gara che prevedeva l'esclusione di offerte
con un ribasso superiore al 10%.
I giudici hanno ritenuto fondato il ricorso di una impresa nei riguardi di un Ente appaltante in riferimento alla clausola di un bando di gara che prevedeva l'esclusione di offerte con un ribasso superiore al 10%.
Il TAR, infatti, ha precisato nella sentenza che una volta che è stato individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, trova applicazione l’articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti), relativo proprio ai “criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse”, il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’Amministrazione è tenuta, pur senza l’applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a “valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
Pertanto, la limitazione del 10% imposta dalla stazione appaltante al ribasso prevista dal bando è da ritenere illegittima.
I giudici hanno ritenuto fondato il ricorso di una impresa nei riguardi di un Ente appaltante in riferimento alla clausola di un bando di gara che prevedeva l'esclusione di offerte con un ribasso superiore al 10%.
Il TAR, infatti, ha precisato nella sentenza che una volta che è stato individuato come criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, trova applicazione l’articolo 86 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti), relativo proprio ai “criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse”, il quale, lungi dal consentire la previsione di un limite ai ribassi esperibili, dispone che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, l’Amministrazione è tenuta, pur senza l’applicazione di alcun criterio strettamente matematico, a “valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.
Pertanto, la limitazione del 10% imposta dalla stazione appaltante al ribasso prevista dal bando è da ritenere illegittima.
A cura di Paolo
Oreto
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