Sicilia: Appalti di opere pubbliche assegnate per sorteggio
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 56 dell'11 dicembre 2009 è stata pubblicata la circolare dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici 2...
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 56 dell'11
dicembre 2009 è stata pubblicata la circolare dell'Assessorato
regionale dei Lavori Pubblici 26 novembre 2009 recante
"Procedure ex art. 21, comma 1-bis 3, della legge n.
109/94".
La circolare contiene importanti chiarimenti in merito alle al criterio per la determinazione della media di riferimento prevista per l'aggiudicazione degli appalti di valore sotto soglia comunitaria della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 sul quale era stato da noi pubblicata una nota redatta da Alessandra Bonafede e Mario Centorrino dal titolo "In Sicilia appalti di opere pubbliche assegnate per sorteggio".
Tale nota faceva notare come le imprese che partecipano alle gare sotto soglia bandite nella Regione Siciliana, con il meccanismo della legge n. 20/2007 sanno già che il ribasso di aggiudicazione si è attestato, ormai, al -7,3152 per cento e sanno che offrendo tale ribasso possono partecipare alla lotteria del sorteggio molto spesso, era precisato nella nota, senza pubblicità del sorteggio stesso .
L'unica soluzione al problema potrebbe essere quella di recepire in ambito regionale le norme di cui al Codice dei contratti, opportunamente modificate per tenere conto delle peculiarità regionali ma, probabilmente, l'attuale Governo regionale non ha la forza politica per portare avanti una riforma degli appalti che sembra sempre più necessaria.
In questo difficile momento politico, dunque, l'Assessorato regionale dei Lavori pubblici, con la circolare in argomento, non riuscendo a fare altro, precisa che "Nelle more dell'adozione delle modifiche legislative per far sì che la percentuale di ribasso (offerta) che propone l'impresa non dipenda dalla norma vigente bensì dalle caratteristiche del progetto adeguando la normativa regionale al codice di contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e adottando contestualmente peculiari disposizioni finalizzate allo snellimento delle procedure di gara e all'accelerazione degli adempimenti procedimentali per la stipula dei conseguenti contratti, nonché alla ridefinizione delle competenze degli U.R.E.G.A., occorre apprestare misure che assicurino, almeno, trasparenza e uniformità nell'espletamento delle operazioni di sorteggio che i seggi di gara si trovano a dovere effettuare in esito alla procedura loro affidata.".
Tali misure che dovrebbero assicurare trasparenza ed uniformità sono le seguenti:
La circolare contiene importanti chiarimenti in merito alle al criterio per la determinazione della media di riferimento prevista per l'aggiudicazione degli appalti di valore sotto soglia comunitaria della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 sul quale era stato da noi pubblicata una nota redatta da Alessandra Bonafede e Mario Centorrino dal titolo "In Sicilia appalti di opere pubbliche assegnate per sorteggio".
Tale nota faceva notare come le imprese che partecipano alle gare sotto soglia bandite nella Regione Siciliana, con il meccanismo della legge n. 20/2007 sanno già che il ribasso di aggiudicazione si è attestato, ormai, al -7,3152 per cento e sanno che offrendo tale ribasso possono partecipare alla lotteria del sorteggio molto spesso, era precisato nella nota, senza pubblicità del sorteggio stesso .
L'unica soluzione al problema potrebbe essere quella di recepire in ambito regionale le norme di cui al Codice dei contratti, opportunamente modificate per tenere conto delle peculiarità regionali ma, probabilmente, l'attuale Governo regionale non ha la forza politica per portare avanti una riforma degli appalti che sembra sempre più necessaria.
In questo difficile momento politico, dunque, l'Assessorato regionale dei Lavori pubblici, con la circolare in argomento, non riuscendo a fare altro, precisa che "Nelle more dell'adozione delle modifiche legislative per far sì che la percentuale di ribasso (offerta) che propone l'impresa non dipenda dalla norma vigente bensì dalle caratteristiche del progetto adeguando la normativa regionale al codice di contratti di cui al decreto legislativo n. 163/2006 e adottando contestualmente peculiari disposizioni finalizzate allo snellimento delle procedure di gara e all'accelerazione degli adempimenti procedimentali per la stipula dei conseguenti contratti, nonché alla ridefinizione delle competenze degli U.R.E.G.A., occorre apprestare misure che assicurino, almeno, trasparenza e uniformità nell'espletamento delle operazioni di sorteggio che i seggi di gara si trovano a dovere effettuare in esito alla procedura loro affidata.".
Tali misure che dovrebbero assicurare trasparenza ed uniformità sono le seguenti:
- il sorteggio tra le offerte di identico ribasso deve avvenire nella stessa seduta pubblica di celebrazione della gara, in cui sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali (art. 21, comma 1-bis 3, legge n. 109/94 come recepita dalla Regione Siciliana) così restando suggellato nello stesso processo verbale della seduta del seggio;
- qualora il sorteggio nella stessa seduta fosse oggettivamente impossibile, se ne deve dare esauriente motivazione nel verbale medesimo, comunicando l'aggiornamento per l'effettuazione del sorteggio per telegramma o via fax a tutti i sorteggiandi;
- il sorteggio - sia che avvenga nella stessa seduta di seggio ove si è registrato il ribasso vittorioso, sia che avvenga successivamente - deve effettuarsi, nel caso in cui la procedura non avvenga a cura dell'U.R.E.G.A., in presenza del responsabile del procedimento, affinché egli accerti, via via, la correttezza delle operazioni in termini di trasparenza e legalità e, in particolare, l'osservanza delle presenti istruzioni direttive;
- in merito alle modalità materiali di effettuazione del sorteggio, le regole devono essere meticolose e pedanti per il timore che l'assenza di pur minime garanzie di contraddittorio e di trasparenza finisca con l'alterare quello che sarebbe stato il naturale corso della sorte;
- il seggio di gara, per primo adempimento, deve imprimere su un unico foglio o su più fogli i nomi di ciascuno dei sorteggiandi, in guisa che, ovviamente, ogni concorrente vi figuri soltanto una volta e in spazio sostanzialmente eguale a quello riservato agli altri;
- detti fogli di carta, quanto più possibilmente di regolare e uguale consistenza, devono essere raccolti, una volta piegati regolarmente, entro un contenitore trasparente (preferibilmente di vetro) in modo che colui che venga designato per attingervi il primo ed il secondo nominativo non abbia alcuna possibilità di cogliere, con la vista o con il tatto, alcuna differenza;
- ad ognuna delle operazioni, espletate a cura del seggio di gara, deve presenziare il responsabile del procedimento, che ne accerterà via via la correttezza. Eguale possibilità di verifica va concessa ai candidati eventualmente presenti.
A cura di Paolo
Oreto
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