CODICE SI, CODICE NO, CODICE NI
Oggi 23 giugno alle ore 10,00 è convocato a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri n. 4. Al primo punto dell'Ordine del giorno "Decreto legislativo concern...
Oggi 23 giugno alle ore 10,00 è convocato a Palazzo Chigi il
Consiglio dei Ministri n. 4.
Al primo punto dell'Ordine del giorno "Decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (POLITICHE EUROPEE, INFRASTRUTTURE ) - ESAME PRELIMINARE"
Dobbiamo, quindi, intendere che il Governo, per le modifiche al Codice degli appalto, ha scelto la strada della procedura correttiva prevista dall’articolo 25 (articolo con cui è stata data al Governo la delega per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), comma 3 della legge n. 62/2005 che recita testualmente "Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4"
E' chiaro, quindi che un decreto correttivo dovrà seguire all’entrata in vigore del Codice e, quindi, assisteremo, probabilmente, all’entrata in vigore del Codice nella versione in atto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e che successivamente, magari dopo pochi giorni, sarà modificato da un decreto correttivo che viene oggi esaminato preliminarmente dal Governo.
Da indiscrezioni, sembra che il decreto correttivo che il ministro Antonio Di Pietro presenterà oggi al Consiglio dei Ministri contenga un rinvio di sei mesi dell’articolo 33 (centrali di committenza), dell'articolo 58 (dialogo competitivo), dell’articolo 59 (accordo quadro).
Per quanto concerne, invece, l'istituto dell’avvalimento (artt. 49 e 50) che era stato recepito nell’attuale testo in maniera più restrittiva rispetto alla direttiva europea, viene ampliato dando la possibilità alle imprese ausiliarie (quelle che prestano i requisiti) di partecipare ai lavori anche attraverso il subappalto.
Ma come è possibile tutto ciò senza che ritorni in vita dopo l’abrogazione della legge n. 109/1994, prevista dall’articolo 256 del nuovo Codice?
E' possibile, facendo ritornare in vita dopo l’abrogazione, prevista appunto dall’articolo 256 del Codice, tutta una serie di norme; il ritorno i vita delle citate norme è attuato, sempre nel decreto correttivo, per mezzo dell’articolo 3 nel quale probabilmente leggeremo "Le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio di cui al comma 2".
Credo che, con questo sistema, non si farà altro che rendere il sistema degli appalti ancora più difficile da decifrare e che probabilmente questa strada del decreto correttivo, seguita dal Governo è l'unica strada corretta che può essere percorsa ma è una strada che dovrebbe essere seguita a qualche mese di distanza dall'entrata in vigore del Codice per correggerne quelle parti che, dopo una prova sul campo, andrebbero corrette, senza rendere, con il rinvio dell'abrogazione delle norme di cui all'articolo 256, comma 1, il sistema ancora più iperstatico.
Ma può una norma far rivivere norme precedentemente abrogate da una legge dello Stato?
A questa domanda, se il decreto correttivo vedrà la luce, attendiamo risposte.
Al primo punto dell'Ordine del giorno "Decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (POLITICHE EUROPEE, INFRASTRUTTURE ) - ESAME PRELIMINARE"
Dobbiamo, quindi, intendere che il Governo, per le modifiche al Codice degli appalto, ha scelto la strada della procedura correttiva prevista dall’articolo 25 (articolo con cui è stata data al Governo la delega per l'attuazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi), comma 3 della legge n. 62/2005 che recita testualmente "Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1 possono essere emanate disposizioni correttive ed integrative nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4"
E' chiaro, quindi che un decreto correttivo dovrà seguire all’entrata in vigore del Codice e, quindi, assisteremo, probabilmente, all’entrata in vigore del Codice nella versione in atto pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e che successivamente, magari dopo pochi giorni, sarà modificato da un decreto correttivo che viene oggi esaminato preliminarmente dal Governo.
Da indiscrezioni, sembra che il decreto correttivo che il ministro Antonio Di Pietro presenterà oggi al Consiglio dei Ministri contenga un rinvio di sei mesi dell’articolo 33 (centrali di committenza), dell'articolo 58 (dialogo competitivo), dell’articolo 59 (accordo quadro).
Per quanto concerne, invece, l'istituto dell’avvalimento (artt. 49 e 50) che era stato recepito nell’attuale testo in maniera più restrittiva rispetto alla direttiva europea, viene ampliato dando la possibilità alle imprese ausiliarie (quelle che prestano i requisiti) di partecipare ai lavori anche attraverso il subappalto.
Ma come è possibile tutto ciò senza che ritorni in vita dopo l’abrogazione della legge n. 109/1994, prevista dall’articolo 256 del nuovo Codice?
E' possibile, facendo ritornare in vita dopo l’abrogazione, prevista appunto dall’articolo 256 del Codice, tutta una serie di norme; il ritorno i vita delle citate norme è attuato, sempre nel decreto correttivo, per mezzo dell’articolo 3 nel quale probabilmente leggeremo "Le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio di cui al comma 2".
Credo che, con questo sistema, non si farà altro che rendere il sistema degli appalti ancora più difficile da decifrare e che probabilmente questa strada del decreto correttivo, seguita dal Governo è l'unica strada corretta che può essere percorsa ma è una strada che dovrebbe essere seguita a qualche mese di distanza dall'entrata in vigore del Codice per correggerne quelle parti che, dopo una prova sul campo, andrebbero corrette, senza rendere, con il rinvio dell'abrogazione delle norme di cui all'articolo 256, comma 1, il sistema ancora più iperstatico.
Ma può una norma far rivivere norme precedentemente abrogate da una legge dello Stato?
A questa domanda, se il decreto correttivo vedrà la luce, attendiamo risposte.
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