SEMPLIFICAZIONI NELL'USO DEL FOTOVOLTAICO

L'Assessorato dei Beni culturali e della Pubblica Istruzione della Regione siciliana, con circolare 26 maggio 2006, n. 29 pubblicata sulla gazzetta ufficiale...

26/06/2006
L'Assessorato dei Beni culturali e della Pubblica Istruzione della Regione siciliana, con circolare 26 maggio 2006, n. 29 pubblicata sulla gazzetta ufficiale della regione siciliana 16 giugno 2006, n. 29 intervine sul problema legato agli Impianti di produzione di energia eolica in Sicilia, in relazione alla normativa di salvaguardia dei beni paesaggistici
In riferimento al fatto che lo sviluppo delle energie rinnovabili è non soltanto un'esigenza legata alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici con costi ragionevoli e riduzione delle emissioni nocive, ma risponde anche al rispetto di precisi impegni internazionali, la Regione siciliana ha coerentemente previsto d'incentivare lo sviluppo della produzione di energia alternativa all'interno del P.O.R. 2000-2006, asse I - risorse naturali: secondo il piano energetico regionale.
Ciò porta a valorizzare fonti energetiche quali le biomasse e, appunto, il fotovoltaico, ma soprattutto le centrali eoliche, che rappresentano il 97% circa dei nuovi impianti di energia rinnovabile per i quali è stata richiesta la connessione al gestore della rete nazionale.

I progressi tecnologici degli ultimi anni spingono verso la soluzione delle centrali eoliche, che rappresenta la migliore opportunità che si ha in Sicilia di produrre energia pulita ed abbattere le emissioni inquinanti.
L'innegabile funzione positiva che gli impianti di produzione di energia eolica svolgono per la salubrità dell'ambiente e per la tutela della salute ha, tra l'altro, portato la giurisprudenza di merito a richiamare l'obbligo di procedere a una comparazione tra questi interessi e quello alla protezione del paesaggio.

La circolare espone, poi, i Criteri di valutazione paesaggistica degli impianti di produzione di energia rinnovabile mediante l'utilizzo di energia eolica
Ai fini della valutazione paesaggistica degli impianti eolici, ai sensi dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel territorio della Regione siciliana si distinguono:
  1. zone escluse;
  2. zone sensibili;
  3. zone consentite.
Nella circolare vengono definite le precedenti zone ed in particolare sono da considerarsi zone consentite le porzioni del territorio regionale non sottoposte ai precedenti vincoli e limitazioni, nelle quali l'installazione degli impianti eolici è consentita.
Si rammenta che in forza dell'articolo 152 del decreto legislativo n. 42/2004, nel caso di aperture di strade e di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazioni nell'ambito, in vista o in prossimità delle aree sottoposte a tutela paesaggistica, sussiste la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti.
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