RESPINTA LA SOSPENSIONE
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale" definito "Codice dell'ambiente" ha superato indenne il primo esame della...
Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante: "Norme in
materia ambientale" definito "Codice dell'ambiente" ha
superato indenne il primo esame della Corte Costituzionale che, con
l'ordinanza del 22 giugno 2006, n. 245, ha respinto la richiesta
avanzata dall'Emilia Romagna di sospendere alcuni articoli del
Codice stesso che pertanto restano in vigore.
L'Emilia Romagna nel ricorso aveva, tra l’altro, contestato:
gli articoli 63 e 64 che hanno soppresso dal 30 aprile 2006 le Autorità di Bacino previste dalla legge 183/1989, sostituendole con le Autorità di bacino distrettuale, non ancora operative, determinando così un vuoto normativo;
gli artt. 181 e 183 che consentono la stipula di accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie; l’art. 214 che ammette lo strumento dell'accordo per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti;
l'art. 189 il quale, esonerando dall’obbligo di comunicazione i rifiuti non pericolosi, determina una perdita di informazioni in ordine a molteplici categorie di rifiuti;
l'art. 101 che, assimilando alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, introduce il concetto elastico di "materia prevalente", e quindi un criterio meno rigoroso, lesivo del livello di tutela delle acque.
L'Emilia Romagna, nel ricorso, chiedeva la sospensione dell'esecutività delle norme impugnate, prospettando il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico e all'ordinamento giuridico della Repubblica, e il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini.
Secondo la Corte Costituzionale, la Regione Emilia Romagna non avrebbe sufficientemente motivato le proprie richieste al punto da giustificare l`adozione del provvedimento di sospensione.
Il Codice ora dovrà essere sottoposto al giudizio di legittimità costituzionale, per il quale però non è stata ancora fissata l’udienza.
Frattanto, anche altre regioni, come la Calabria, l’Umbria e la Toscana, avrebbero presentato ricorso alla Corte Costituzionale.
L'Emilia Romagna nel ricorso aveva, tra l’altro, contestato:
gli articoli 63 e 64 che hanno soppresso dal 30 aprile 2006 le Autorità di Bacino previste dalla legge 183/1989, sostituendole con le Autorità di bacino distrettuale, non ancora operative, determinando così un vuoto normativo;
gli artt. 181 e 183 che consentono la stipula di accordi di programma per la definizione dei metodi di recupero dei rifiuti destinati all'ottenimento di materie prime secondarie; l’art. 214 che ammette lo strumento dell'accordo per le procedure semplificate di smaltimento di rifiuti;
l'art. 189 il quale, esonerando dall’obbligo di comunicazione i rifiuti non pericolosi, determina una perdita di informazioni in ordine a molteplici categorie di rifiuti;
l'art. 101 che, assimilando alle acque reflue domestiche gli scarichi derivanti dalle imprese agricole, introduce il concetto elastico di "materia prevalente", e quindi un criterio meno rigoroso, lesivo del livello di tutela delle acque.
L'Emilia Romagna, nel ricorso, chiedeva la sospensione dell'esecutività delle norme impugnate, prospettando il rischio di un irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico e all'ordinamento giuridico della Repubblica, e il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini.
Secondo la Corte Costituzionale, la Regione Emilia Romagna non avrebbe sufficientemente motivato le proprie richieste al punto da giustificare l`adozione del provvedimento di sospensione.
Il Codice ora dovrà essere sottoposto al giudizio di legittimità costituzionale, per il quale però non è stata ancora fissata l’udienza.
Frattanto, anche altre regioni, come la Calabria, l’Umbria e la Toscana, avrebbero presentato ricorso alla Corte Costituzionale.
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