Agevolazioni prima casa anche per i contribuenti che possiedono un altro immobile di modeste dimensioni

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 100 dell'8 gennaio 2010 ha, definitivamente, stabilito che l'agevolazione "prima casa" può essere ottenuta anche da...

13/01/2010
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 100 dell'8 gennaio 2010 ha, definitivamente, stabilito che l'agevolazione "prima casa" può essere ottenuta anche da chi è già proprietario, nel medesimo Comune, di un altro alloggio che, per dimensioni e caratteristiche a sopperire ai bisogni abitativi dell'acquirente non sia idoneo.
Con la nuova sentenza la Corte ha accolto il ricorso di una contribuente che chiedeva di essere rimborsata dell’imposta di registro pagata senza agevolazioni per via di un altro piccolissimo immobile di cui la donna era proprietaria (si trattava di un un immobile di appena 22,69 metri quadrati).
Successivamente al silenzio rifiuto dell’amministrazione finanziaria la contribuente aveva fatto ricorso alla commissione tributaria provinciale che, però, non le aveva dato ragione e tale decisione era stata, anche, confermata dalla commissione tributaria regionale del Lazio. Diversamente in Cassazione dove, invece, il ricorso è stato infatti accolto in pieno.
La sentenza rappresenta un'importante evoluzione nell'interpretazione della normativa sull'agevolazione per l'acquisto della "prima casa". Sino ad ora, infatti è stata, sempre, asserito, in tutte le sedi, che la titolarità di un'altra abitazione nel medesimo Comune impediva, nel caso di un nuovo acquisto, l'ottenimento dell'agevolazione "prima casa" senza entrare nel merito della "idoneità" dell’immobile già posseduto con le caratteristiche di abitazione.

La Cassazione, nella sentenza ha precisato che "in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bene soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia”.
Con l’ovvia conclusione che il tutto diventa più discrezionale e l’idoneità dell’eventuale alloggio poseduto all’atto di una nuova compravendita è legata alle caratteristiche ed alle dimensioni.

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A cura di Paolo Oreto
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