Indicazioni del Ministero del Lavoro in materia di sicurezza
Sul sito del Ministero del Lavoro, all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it sono riportate alcune FAQ, riferite al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. I chiarimenti r...
Sul sito del Ministero del Lavoro, all'indirizzo
http://www.lavoro.gov.it sono riportate alcune FAQ,
riferite al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i..
I chiarimenti riguardando in gran parte il Titolo I del decreto suddetto.
A tal proposito, di recente pubblicazione è la nota riguardante la valutazione dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. Il chiarimento, che si riferisce all'applicazione dell'art. 26, richiamando per il solo settore edile le modalità di valutazione secondo l'allegato XVII, è volto a rimarcare l'obbligo dei datori di lavoro di valutare l'idoneità dell'impresa allo svolgimento dell'attività commissionata, mediante una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che dovranno operare in azienda, nell'unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
In riferimento al Titolo IV il Ministero scrive una nota per fornire dettagli circa la nomina del responsabile dei lavori da parte del committente, laddove il committente intenda avvalersi di tale facoltà. La nomina deve avvenire mediante incarico formale in cui, ai fini dell'operatività dell'esonero dalle responsabilità del committente, siano specificati con chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al responsabile dei lavori; affinché operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale incarico deve essere necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto, che precisi la natura e l'estensione dell'incarico e dei compiti affidati.
Il Ministero chiarisce che "l'incarico del committente al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all'art. 16 D. Lgs. 81/2008, e non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e oggettivi di validità". Si riporta in allegato il testo delle suddetta note ministeriali.
Fonte: www.ance.it
I chiarimenti riguardando in gran parte il Titolo I del decreto suddetto.
A tal proposito, di recente pubblicazione è la nota riguardante la valutazione dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in caso di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione. Il chiarimento, che si riferisce all'applicazione dell'art. 26, richiamando per il solo settore edile le modalità di valutazione secondo l'allegato XVII, è volto a rimarcare l'obbligo dei datori di lavoro di valutare l'idoneità dell'impresa allo svolgimento dell'attività commissionata, mediante una verifica non solo formale, ma seria e sostanziale, in ordine al possesso delle capacità professionali e della esperienza di coloro che dovranno operare in azienda, nell'unità produttiva o nel ciclo produttivo della medesima.
In riferimento al Titolo IV il Ministero scrive una nota per fornire dettagli circa la nomina del responsabile dei lavori da parte del committente, laddove il committente intenda avvalersi di tale facoltà. La nomina deve avvenire mediante incarico formale in cui, ai fini dell'operatività dell'esonero dalle responsabilità del committente, siano specificati con chiarezza i compiti che il committente intende trasferire al responsabile dei lavori; affinché operi, pertanto, il trasferimento al responsabile dei lavori dei compiti di protezione e di salvaguardia che fanno capo al committente, tale incarico deve essere necessariamente, anche se implicitamente, trasfuso in un atto scritto, che precisi la natura e l'estensione dell'incarico e dei compiti affidati.
Il Ministero chiarisce che "l'incarico del committente al responsabile dei lavori, pur non essendo pienamente assimilabile alla delega di funzioni da parte del datore di lavoro di cui all'art. 16 D. Lgs. 81/2008, e non dovendo quindi presentare necessariamente i medesimi requisiti, rientra tuttavia nel più generale ambito della delega di funzioni così come elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della quale deve pertanto presentare i requisiti soggettivi e oggettivi di validità". Si riporta in allegato il testo delle suddetta note ministeriali.
Fonte: www.ance.it
© Riproduzione riservata