Illegittima la previsione generica degli elementi di valutazione dell’offerta
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha espresso il 19 novembre del 2009 il parere n. 137relativo a "Istanza di ...
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture ha espresso il 19 novembre del 2009 il
parere n. 137relativo a "Istanza di parere per la soluzione
delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del decreto
legislativo n. 163/2006 presentata dall'Università degli Studi di
Catania -Affidamento triennale del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto cartacei – Importo a base d’asta euro
2.772.000,00 -S.A.: Università degli Studi di Catania".
Con il parere in argomento l'Autorità nel ricordare che l'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, rubricato "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", dispone innanzitutto che, quando il contratto è affidato con tale criterio di aggiudicazione il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, come quelli elencati, a titolo esemplificativo, nell'articolo stesso.
In sintesi l'Autorità, con il parere oggetto della presente notizia ha affermato che l'esigenza di non lasciare spazi di discrezionalità valutativa ai commissari, quando l'appalto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire il principio di trasparenza, è affrontata dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici che impone che tutti i criteri di valutazione dell'offerta (criteri generali, sub-criteri e criteri motivazionali), nonché i relativi punteggi, siano stabiliti fin dalla formulazione del bando di gara, con conseguente esclusione di spazi integrativi, di specificazione o di articolazione degli stessi in capo alla commissione di gara.
E', pertato, evidente che un bando di gara che lascia alla commissione giudicatrice della gara di appalto il compito di graduare discrezionalmente i punteggi da assegnare ai singoli aspetti dell'offerta, senza la benché minima predeterminazione dei criteri di attribuzione degli stessi, è illegittimo. Nel caso in esame il bando di gara che cita gli elementi concreti da valutare da parte della commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio (organizzazione del servizio, innovazione tecnologica, termini di consegna dei buoni pasto ordinati, organizzazione dell'eventuale informatizzazione delle procedure, struttura organizzativa dell'azienda, modalità di assistenza ed altri elementi utili a valutare la qualità del servizio offerto) indicandoli, però, in maniera approssimata e generica e senza ancorarli ad una predeterminata graduazione di punteggi che va da un minimo ad un massimo passando per posizioni intermedie predeterminate o determinabili secondo parametri oggettivi già fissati dal bando o dallo stesso capitolato speciale che lo integra.
Con il parere in argomento l'Autorità nel ricordare che l'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, rubricato "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa", dispone innanzitutto che, quando il contratto è affidato con tale criterio di aggiudicazione il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, come quelli elencati, a titolo esemplificativo, nell'articolo stesso.
In sintesi l'Autorità, con il parere oggetto della presente notizia ha affermato che l'esigenza di non lasciare spazi di discrezionalità valutativa ai commissari, quando l'appalto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di garantire il principio di trasparenza, è affrontata dall'art. 83 del Codice dei contratti pubblici che impone che tutti i criteri di valutazione dell'offerta (criteri generali, sub-criteri e criteri motivazionali), nonché i relativi punteggi, siano stabiliti fin dalla formulazione del bando di gara, con conseguente esclusione di spazi integrativi, di specificazione o di articolazione degli stessi in capo alla commissione di gara.
E', pertato, evidente che un bando di gara che lascia alla commissione giudicatrice della gara di appalto il compito di graduare discrezionalmente i punteggi da assegnare ai singoli aspetti dell'offerta, senza la benché minima predeterminazione dei criteri di attribuzione degli stessi, è illegittimo. Nel caso in esame il bando di gara che cita gli elementi concreti da valutare da parte della commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio (organizzazione del servizio, innovazione tecnologica, termini di consegna dei buoni pasto ordinati, organizzazione dell'eventuale informatizzazione delle procedure, struttura organizzativa dell'azienda, modalità di assistenza ed altri elementi utili a valutare la qualità del servizio offerto) indicandoli, però, in maniera approssimata e generica e senza ancorarli ad una predeterminata graduazione di punteggi che va da un minimo ad un massimo passando per posizioni intermedie predeterminate o determinabili secondo parametri oggettivi già fissati dal bando o dallo stesso capitolato speciale che lo integra.
A cura di Paolo
Oreto
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