FISCALITA' IMMOBILIARE
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di venerdì scorso ha approvato una manovra con la quale, tra gli altri vengono messi a punto alcuni provvedimenti rel...
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta di venerdì scorso ha
approvato una manovra con la quale, tra gli altri vengono
messi a punto alcuni provvedimenti relativa alla fiscalità
immobiliare.
Le modifiche riguardano:
Le modifiche riguardano:
- l'imposta si calcola sul valore catastale dell'immobile, ma viene introdotto l’obbligo di dichiarare negli atti anche il valore reale della transazione e di indicare le modalità di pagamento. Qualora il valore reale della transazione risulti difforme dalla verità, allora l’imposta verrà ricalcolata sull’intero ammontare del prezzo. Viene inoltre previsto l’obbligo di indicare negli atti notarili se vi è stato un corrispettivo per l’intermediazione di agenti immobiliari, a quanto ammonta e quale canale di pagamento è stato seguito, nonché i dati identificativi e fiscali degli intermediari immobiliari;
- tutti i trasferimenti immobiliari saranno sottoposti ad imposta di registro e quindi esentati dal regime Iva, salvo i fabbricati ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di 5 anni. Di conseguenza, l'unico atto sottoposto a Iva sarà la prima vendita dell'immobile ad opera del costruttore, salvo che non siano trascorsi cinque anni dall’ultimazione del fabbricato. L'Iva assolta a monte dalle società immobiliari non è più detraibile;
- il regime agevolato per le ristrutturazioni edilizie (detrazione Irpef 41%): La norma proposta interviene sul regime agevolativo per le ristrutturazioni edilizie, subordinandone l’applicazione alla condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dal soggetto che esegue l’intervento venga separatamente esposto il costo della manodopera;
- il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico è determinato mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato, ma a condizione che l’immobile sia destinato ad abitazione dei proprietari e non a negozio, ufficio, magazzino, laboratorio, o altra attività. In considerazione dei dubbi interpretativi già emersi in proposito non si prevedono sanzioni per il passato. In caso di comportamenti difformi dall’interpretazione autentica, i contribuenti possono mettersi in regola entro il 31 ottobre 2006, pagando in tre rate annuali di pari importo. Sanato il pregresso, l’agevolazione è sospesa. Restano valide le agevolazioni per gli immobili di interesse storico e artistico classificati come abitazioni ed effettivamente utilizzati dai proprietari per questo scopo. La norma riguarda anche l’Ici;
- la disposizione proposta uniforma il trattamento fiscale previsto nel caso di cessioni di immobili acquistati a titolo oneroso a quello in cui l’acquisizione è avvenuta per donazione, beninteso a condizione che il periodo di cinque anni che rende imponibile la plusvalenza decorra non dalla data dell’acquisizione a titolo gratuito, ma da quella di acquisto da parte del donante. Anche per il costo iniziale si fa riferimento a quello sostenuto dal donante;
- l'abrogazione dell’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede un’aliquota agevolata dell’1 per cento ai fini dell’imposta di registro e imposte ipotecarie e catastali in misura fissa per i trasferimenti di immobili compresi nei piani urbanistici particolareggiati;
- viene soppresso l’obbligo della dichiarazione Ici (restano le comunicazioni per le agevolazioni). E' invece previsto che i contribuenti Ici liquidino l’imposta nella dichiarazione UNICO o 730 (Con provvedimento Direttore Agenzia entrate, previa intesa con Conferenza, sono stabiliti le modalità e i termini per la progressiva attuazione delle disposizioni). Viene introdotto l’obbligo per l’Agenzia del Territorio di trasmettere (in tempo reale) i dati delle variazioni oggettive e soggettive ai Comuni.
A cura di Paolo
Oreto
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