Certificazione energetica in Toscana: al via le nuove norme dal 18 marzo 2010
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo scorso è stato pubblicato il DPGR 25 febbraio 2010, n. 17/R recante "Regolamento di attuazio...
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 12 del 3 marzo
scorso è stato pubblicato il DPGR 25 febbraio 2010, n.
17/R recante "Regolamento di attuazione dell'articolo
23 sexiesdella legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia) Disciplina della
certificazione energetica degli edifici. Attestato di
certificazione energetica". Il DPGR è entrato in vigore il
18 marzo scorso, data dalla quale è scattato
l'obbligo di produrre un attestato di certificazione
energetica per tutti gli edifici di nuova costruzione, per
quelli sottoposti a ricostruzione in seguito a demolizione e per
quelli che devono essere venduti o affittati.
Come precisato sul portale della Regione Toscana, nella prima fase cambieranno parecchie attività, anche se la disciplina regionale non va a modificare né le metodologie di calcolo per la certificazione, né l'individuazione della figura del certificatore: rimangono in vigore le norme statali su tali temi (per le metodologie il DM 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", per la figura del certificatore l'allegato III al decreto legislativo 115/2008). In particolare:
L'attestato di certificazione energetica resta comunque obbligatorio per accedere alla detrazione fiscale del 55%, ma con l'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale, l'attestato di certificazione energetica diventa obbligatorio per:
Sono escluse le seguenti tipologie di immobili:
Il nuovo regolamento regionale stabilisce, inoltre, che l'attestato di certificazione energetica (ACE) sostituisce l'attestato di qualificazione energetica (AQE), e deve essere presentato al Comune con la certificazione di fine lavori.
Per quanto concerne, infine, le modalità di certificazione di un immobile, è necessario distinguere due casi:
Nel primo caso, prima dell'inizio lavori va scelto un certificatore energetico. Il progettista gira una copia del progetto al certificatore. In corso d'opera il direttore lavori informa il certificatore sulle principali fasi di costruzione e lo stesso certificatore può fare ispezioni in cantiere. In attesa del varo da parte della Regione dell'ACE come documento digitale, il certificatore redigerà l'attestato in cartaceo in più originali, in modo che uno rimanga al committente e uno venga trasmesso al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori (prevista dall'art. 86 della LR 1/2005). Infatti al momento in cui il professionista provvede alla certificazione di fine lavori (ed eventuale agibilità/abitabilità) di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005, va trasmesso al Comune anche l'ACE, e nel certificato di abitabilità/agibilità di cui al citato articolo 86 della l.r.1/2005 sarà fatta esplicita menzione dell'attestato di certificazione.
Nel secondo caso, il venditore/locatore deve incaricare un certificatore energetico. In attesa del varo da parte della Regione dell'ACE come documento digitale, il certificatore, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà l'attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune. Non sarà necessario allegare l'ACE all'atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l'attestato è stato acquisito, gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento o contratto di locazione.
Come precisato sul portale della Regione Toscana, nella prima fase cambieranno parecchie attività, anche se la disciplina regionale non va a modificare né le metodologie di calcolo per la certificazione, né l'individuazione della figura del certificatore: rimangono in vigore le norme statali su tali temi (per le metodologie il DM 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", per la figura del certificatore l'allegato III al decreto legislativo 115/2008). In particolare:
- fino all'emanazione di un modello regionale di attestato di certificazione energetica rimangono pure in vigore i modelli di attestato di certificazione allegati al DM 26 giugno 2009.
- le disposizioni inerenti la "targa energetica" (art. 7 del regolamento) troveranno applicazione solo dopo l'approvazione con decreto dirigenziale del modello di targa energetica.
- le disposizioni strettamente inerenti il sistema informativo troveranno applicazione solo dopo il varo del sistema informativo sull'efficienza energetica. In particolare fino al varo di tale sistema gli attestati di certificazione dovranno essere presentati ai Comuni in forma cartacea.
L'attestato di certificazione energetica resta comunque obbligatorio per accedere alla detrazione fiscale del 55%, ma con l'entrata in vigore del nuovo regolamento regionale, l'attestato di certificazione energetica diventa obbligatorio per:
- gli edifici di nuova costruzione;
- gli edifici oggetto di interventi di ricostruzione a seguito di demolizione;
- gli edifici esistenti di superficie utile lorda superiore a mille metri quadrati, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia che riguardano l'intera struttura;
- gli immobili oggetto di atti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita e similari);
- gli immobili oggetto di contratto di locazione.
Sono escluse le seguenti tipologie di immobili:
- i fabbricati industriali, artigianali o agricoli non residenziali quando gli ambienti sono climatizzati o illuminati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati temporanei con tempo di utilizzo non superiore a due anni;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a venticinque metri quadrati;
- gli edifici per i quali sia stata dichiarata dalle competenti autorità la non abitabilità o agibilità nonché quelli per i quali, in caso di trasferimento a titolo oneroso, risulti la destinazione alla demolizione;
- gli edifici esclusi dalle linee guida nazionali (come box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc.; di questi non si fa la certificazione se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico).
Il nuovo regolamento regionale stabilisce, inoltre, che l'attestato di certificazione energetica (ACE) sostituisce l'attestato di qualificazione energetica (AQE), e deve essere presentato al Comune con la certificazione di fine lavori.
Per quanto concerne, infine, le modalità di certificazione di un immobile, è necessario distinguere due casi:
- nuova costruzione o ristrutturazione totale;
- vendita o locazione.
Nel primo caso, prima dell'inizio lavori va scelto un certificatore energetico. Il progettista gira una copia del progetto al certificatore. In corso d'opera il direttore lavori informa il certificatore sulle principali fasi di costruzione e lo stesso certificatore può fare ispezioni in cantiere. In attesa del varo da parte della Regione dell'ACE come documento digitale, il certificatore redigerà l'attestato in cartaceo in più originali, in modo che uno rimanga al committente e uno venga trasmesso al Comune insieme alla dichiarazione di fine lavori (prevista dall'art. 86 della LR 1/2005). Infatti al momento in cui il professionista provvede alla certificazione di fine lavori (ed eventuale agibilità/abitabilità) di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005, va trasmesso al Comune anche l'ACE, e nel certificato di abitabilità/agibilità di cui al citato articolo 86 della l.r.1/2005 sarà fatta esplicita menzione dell'attestato di certificazione.
Nel secondo caso, il venditore/locatore deve incaricare un certificatore energetico. In attesa del varo da parte della Regione dell'ACE come documento digitale, il certificatore, dopo aver fatto i controlli necessari, redigerà l'attestato in cartaceo in più originali. Infatti uno lo consegna al committente e uno lo trasmette al Comune. Non sarà necessario allegare l'ACE all'atto di compravendita o locazione, ma, per confermare che l'attestato è stato acquisito, gli estremi identificativi dell'attestato di certificazione energetica dovranno essere richiamati nel relativo atto di trasferimento o contratto di locazione.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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