RECUPERO SEMPLIFICATO
L'ANCE comunica che il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali (ex Albo gestori rifiuti), con la Circolare Prot.n.800/ALBO/PRES del 3 luglio 2006, ha...
L'ANCE comunica che il Comitato Nazionale dell’Albo gestori
ambientali (ex Albo gestori rifiuti), con la Circolare
Prot.n.800/ALBO/PRES del 3 luglio 2006, ha diramato alcune
indicazioni sull'applicazione dell`art. 216 del D.Lgs. 152/2006 in
tema di procedure semplificate di recupero dei rifiuti.
Il Codice dell'Ambiente ha, infatti, trasferito dalle province alle Sezioni regionali dell’Albo la competenza a ricevere le comunicazioni di inizio attività da parte delle imprese che intendono effettuare, decorsi novanta giorni, operazioni di recupero dei rifiuti e a tenere il relativo registro. In questo senso l'Albo ha chiarito che:
Il Codice dell'Ambiente ha, infatti, trasferito dalle province alle Sezioni regionali dell’Albo la competenza a ricevere le comunicazioni di inizio attività da parte delle imprese che intendono effettuare, decorsi novanta giorni, operazioni di recupero dei rifiuti e a tenere il relativo registro. In questo senso l'Albo ha chiarito che:
- le comunicazioni effettuate prima dell'entrata in vigore del
Codice (29 aprile 2006) e le relative iscrizioni restano valide
fino alla scadenza (5 anni con possibilità di rinnovo in base
all’art. 33, comma 5, del D.Lgs. 22/1997) e, conseguentemente, le
Sezioni regionali potranno ricevere e gestire solo le nuove
comunicazioni di inizio attività o i rinnovi delle stesse;
- le province continueranno ad adottare tutti i provvedimenti
relativi alle comunicazioni già effettuate ai sensi del precedente
D.Lgs. 22/1997 (ad esempio, quelli di variazione delle quantità
annue massime recuperabili, resi necessari in seguito all`entrata
in vigore del D.M. 5 aprile 2006, n. 186 di modifica del D.M. 5
febbraio 1998);
- per le comunicazioni relative a nuovi impianti di recupero, in
attesa dell'adozione del modello uniforme di comunicazione in corso
di elaborazione da parte dell’Albo, potrà essere utilizzata la
modulistica già adottata a livello regionale o provinciale,
corredata dalla documentazione prevista dall’art. 216, comma 3 e
dal D.M. 5 febbraio 1998 o dal D.M. 12 giugno 2002, n. 161;
- poiché la Sezione regionale deve dare notizia alla provincia
della comunicazione entro dieci giorni dalla sua ricezione, deve
essere trasmessa insieme alla comunicazione anche copia di tutta la
documentazione presentata dall'impresa;
- la provincia, competente ai sensi dell’art. 216, comma 4, ad
adottare il provvedimento di divieto di inizio o prosecuzione
dell’attività ovvero ad impartire all`impresa prescrizioni e
termini per conformare l’attività di recupero alla normativa
vigente, dovrebbe trasmettere alle sezioni regionali tali
provvedimenti nonché quelli assunti a seguito delle attività di
controllo della gestione dei rifiuti.
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Documenti Allegati
Circolare Ministero ambiente .pdf