Autorità Lavori pubblici: Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio
Sul supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo scorso è stato pubblicata la deliberazione 2 marzo 2010 dell'Autorità per la vigil...
Sul supplemento ordinario n. 56 alla Gazzetta Ufficiale n. 66 del
20 marzo scorso è stato pubblicata la deliberazione 2 marzo 2010
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici recante
il "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da
parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture.".
L'Autorità, ritenendo di dover provvedere a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti) ha emanato il regolamento in argomento che consta di 11 articoli nei quali viene prevista una procedura con una fase pre-istruttoria avviata dalla competente Unità Organizzativa dell'Autorità, sulla base di segnalazione della SOA o della stazione appaltante, che potrà concludersi con l'archiviazione o con l'avvio del procedimento istruttorio.
Così come disposto dall'articolo 4 del provvedimento, il procedimento istruttorio deve essere avviato entro 90 giorni e viene comunicato ai soggetti interessati che potranno richiedere di essere sentiti in audizione dalla stessa Unità Organizzativa e fare richiesta di accesso al fascicolo istruttorio.
Per la conclusione del procedimento sanzionatorio l'Autorità deve fissare un termine non superiore a 180 giorni, decorrenti dalla notifica dell'avvio del procedimento.
Per il provvedimento finale, il Consiglio, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, può a seguito del relativo esame:
Nell'articolo 9 del provvedimento viene, poi, stabilito che l'importo della sanzione finale e la durata dell'eventuale sospensione dalle gare saranno determinate sulla base dei seguenti parametri:
L'Autorità, ritenendo di dover provvedere a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti) ha emanato il regolamento in argomento che consta di 11 articoli nei quali viene prevista una procedura con una fase pre-istruttoria avviata dalla competente Unità Organizzativa dell'Autorità, sulla base di segnalazione della SOA o della stazione appaltante, che potrà concludersi con l'archiviazione o con l'avvio del procedimento istruttorio.
Così come disposto dall'articolo 4 del provvedimento, il procedimento istruttorio deve essere avviato entro 90 giorni e viene comunicato ai soggetti interessati che potranno richiedere di essere sentiti in audizione dalla stessa Unità Organizzativa e fare richiesta di accesso al fascicolo istruttorio.
Per la conclusione del procedimento sanzionatorio l'Autorità deve fissare un termine non superiore a 180 giorni, decorrenti dalla notifica dell'avvio del procedimento.
Per il provvedimento finale, il Consiglio, cui sono stati inviati gli atti del procedimento, può a seguito del relativo esame:
- richiedere al Responsabile del Procedimento ulteriori approfondimenti o un supplemento di istruttoria;
- convocare in audizione le Stazioni Appaltanti, gli Operatori Economici, le SOA nonché ogni altro soggetto in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'esame del procedimento in corso;
- disporre il provvedimento finale.
Nell'articolo 9 del provvedimento viene, poi, stabilito che l'importo della sanzione finale e la durata dell'eventuale sospensione dalle gare saranno determinate sulla base dei seguenti parametri:
- valore economico dell'appalto cui l’infrazione si riferisce;
- gravità dell'infrazione, tra cui dolo e colpa grave;
- condizioni economiche dell'operatore coinvolto;
- eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati;
- opera svolta dall'agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata.
A cura di Paolo
Oreto
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Deliberazione