Manutenzioni straordinarie senza DIA: in Gazzetta il decreto per l'edilizia libera
Nonostante le critiche e le proteste di tutto il mondo delle professioni tecniche, il tanto discusso decreto incentivi, Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 è ...
Nonostante le critiche e le proteste di tutto il mondo delle
professioni tecniche, il tanto discusso decreto incentivi,
Decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.
L'articolo 5 del decreto incentivi liberalizza, rendendole quindi non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività attualmente richiesta, numerose attività edilizie, quali:
Come già anticipato (leggi news) la norma fa comunque salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel Codice dei beni cultuali e del paesaggio.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del dl incentivi, al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, prevede che il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.
In definitiva, i suddetti interventi possono essere iniziati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.
Attendiamo le reazioni delle professioni tecniche che, indubbiamente, non tarderanno ad arrivare.
Lascia un commento e fai conoscere il tuo punto di vista.
L'articolo 5 del decreto incentivi liberalizza, rendendole quindi non più soggette neanche alla dichiarazione di inizio attività attualmente richiesta, numerose attività edilizie, quali:
- tutti gli interventi di manutenzione ordinaria;
- alcuni interventi di manutenzione straordinaria, nel caso che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento rispetto ai parametri urbanistici esistenti;
- alcuni interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo e movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola;
- le serre mobili stagionali;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Come già anticipato (leggi news) la norma fa comunque salve eventuali disposizioni più restrittive previste dalle leggi regionali, le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, nonché le altre normative di settore disciplinanti l'attività edilizia, quali, ad esempio, le norme antisismiche, antincendio, e quelle contenute nel Codice dei beni cultuali e del paesaggio.
Inoltre, l'art. 5 comma 2 del dl incentivi, al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione degli incendi per tali attività, prevede che il certificato stesso, ove previsto, è rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista.
In definitiva, i suddetti interventi possono essere iniziati previa semplice comunicazione, anche per via telematica, all'amministrazione comunale, allegando le autorizzazioni eventualmente richieste dalla normativa di settore e, nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, anche i dati identificativi dell'impresa che eseguirà i lavori.
Attendiamo le reazioni delle professioni tecniche che, indubbiamente, non tarderanno ad arrivare.
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A cura di Ilenia
Cicirello
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