CAMBIAMENTI NELLE COMPAVENDITE IMMOBILIARI
Con il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso sono previste importanti novità nel settore immobiliare ed...
Con il Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 4 luglio scorso sono previste importanti
novità nel settore immobiliare ed in particolare nelle operazioni
di compravendita immobiliare che sono entrate in vigore il 5 luglio
scorso.
Riportiamo qui di seguito le nuove regole che interessano le parti contraenti:
Riportiamo qui di seguito le nuove regole che interessano le parti contraenti:
- La Finanziaria 2006 (legge n. 266/2005) ha introdotto il
principio in base al quale l`imposta di registro e le imposte
ipotecaria e catastale, in caso di compravendita di abitazioni e
relative pertinenze tra persone fisiche non esercenti attività
commerciale, possono applicarsi comunque sul valore catastale
dell’immobile, a prescindere dal prezzo di cessione dichiarato nel
rogito. Con tale disposizione viene, in sostanza, prevista la
possibilità di dichiarare nel rogito il prezzo di vendita effettivo
dell’abitazione, senza che lo stesso assuma rilevanza ai fini
fiscali, in quanto l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e
catastale si applicheranno comunque sul valore catastale delle
medesime abitazioni cedute (rendita catastale, rivalutata del 5% e
moltiplicata per il coefficiente di 120, o di 110 se l`immobile
costituisce una ``prima casa`` per il soggetto acquirente). Il
decreto-legge (art.35, c. 21 e 23) integra tale disciplina,
prevedendo comunque l’obbligo di indicare, nel rogito, il
corrispettivo pattuito ed un’ulteriore riduzione degli oneri
notarili dal 20% al 30%. Il mancato rispetto di tale obbligo
comporta l’applicazione delle imposte sull`intero importo del
corrispettivo, con una sanzione amministrativa dal 50% al 100%
della differenza tra l’imposta dovuta e quella già applicata in
base al corrispettivo dichiarato;
- all'atto di cessione di immobili (art.35, c. 22-23), anche se
assoggettato ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, recante:
- indicazione analitica delle modalità di pagamento del
corrispettivo (contanti e comunque non oltre i 12.500 euro -
bonifico bancario, assegni bancari, postali o circolari);
- dichiarazione di essersi avvalse di un mediatore con
indicazione della relativa spesa sostenuta e delle modalità di
pagamento della stessa, più indicazione del numero di partita IVA o
del codice fiscale dell`agente immobiliare;
- in caso di incompleta o mendace indicazione di tali dati, si applica una sanzione amministrativa da 500 a 10.000 euro.
- indicazione analitica delle modalità di pagamento del
corrispettivo (contanti e comunque non oltre i 12.500 euro -
bonifico bancario, assegni bancari, postali o circolari);
A cura di Paolo Oreto
© Riproduzione riservata
Documenti Allegati
Testo del decreto-legge .rtfLink Correlati
Fiscalità immobiliare