Durc e lavori privati: emissione trimestrale automatica
Per i lavori privati, al fine di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, ogni Cassa Edile potrà realizzare un servizio di emissione trimestrale ...
Per i lavori privati, al fine di semplificare gli adempimenti a
carico delle imprese, ogni Cassa Edile potrà
realizzare un servizio di emissione trimestrale automatico del
DURC (documento unico di regolarità contributiva).
È quanto afferma la Commissione Nazionale Paritetica per le
Casse Edili (CNCE) con una nota del 9 aprile 2010 mediante la
quale, in relazione ai quesiti pervenuti da alcune Casse Edili, ha
affrontato la questione della semplificazione burocratica per le
imprese per quanto concerne i lavori privati.
Ricordiamo che il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici, per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA. Ricordiamo pure che nel caso in cui il DURC risulti negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici perde l'aggiudicazione dell'appalto, non può stipulare contratti di appalto o subappalto, non ha diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali, mentre nei lavori privati ha la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA, e non potrà ricevere l'attestazione da parte delle SOA.
Per quanto concerne il servizio di emissione trimestrale, la CNCE ha precisato che ogni Cassa Edile potrà decidere autonomamente se applicarlo o meno, valutando con attenzione le seguenti questioni:
La CNCE ha, comunque, precisato che l'accettazione del servizio non pregiudica la facoltà per l'impresa di effettuare ulteriori richieste di Durc secondo le proprie necessità.
Ricordiamo che il DURC, documento unico di regolarità contributiva, è l'attestazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. Il DURC serve per tutti gli appalti e subappalti di lavori pubblici, per i lavori privati soggetti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA, per le attestazioni SOA. Ricordiamo pure che nel caso in cui il DURC risulti negativo, cioè che attesti una posizione di irregolarità contributiva dell'impresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, oltre alle ordinarie azioni di recupero del credito da parte degli enti, l'impresa nei lavori pubblici perde l'aggiudicazione dell'appalto, non può stipulare contratti di appalto o subappalto, non ha diritto al pagamento dei SAL o delle liquidazioni finali, mentre nei lavori privati ha la sospensione del titolo abilitativo connesso alla concessione edilizia o alle DIA, e non potrà ricevere l'attestazione da parte delle SOA.
Per quanto concerne il servizio di emissione trimestrale, la CNCE ha precisato che ogni Cassa Edile potrà decidere autonomamente se applicarlo o meno, valutando con attenzione le seguenti questioni:
- la verifica del numero medio delle richieste Durc per lavori privati, al fine di determinare se l'innovazione procedurale possa comportare un aggravio di lavoro (in tal caso la questione andrebbe affrontata insieme alle sedi territoriali di INPS e INAIL);
- la necessità di ricevere dalle imprese interessate una delega formale che autorizzi la Cassa Edile ad effettuare la richiesta trimestrale del Durc in nome e per conto dell'impresa stessa;
- l'opportunità di inviare all'impresa, ogni tre mesi, almeno tre copie in originale del Durc, al fine di limitare al minimo le necessità di ristampa e soprattutto di contrastare la tendenza ad una richiesta mensile del Durc anche in assenza di un suo concreto utilizzo;
- l'utilità di offrire il citato servizio, soprattutto nella fase iniziale della sperimentazione, alle sole imprese regolari con gli obblighi contributivi nei confronti della Cassa Edile.
La CNCE ha, comunque, precisato che l'accettazione del servizio non pregiudica la facoltà per l'impresa di effettuare ulteriori richieste di Durc secondo le proprie necessità.
Accedi al Focus Durc e leggi tutto
sull'argomento.
|
A cura di Ilenia
Cicirello
© Riproduzione riservata
Link Correlati
Focus Durc