SUPERIFICIE IMPONIBILE MINIMA
Con la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 9 agosto 2005 emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 340 della legge 30 dicembre 2004, ...
Con la determinazione del Direttore dell'Agenzia del Territorio 9
agosto 2005 emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 340 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono state disciplinate le modalità
d'interscambio, cìincrocio e allineamento dei dati relativi alla
superficie, all'ubicazione, all'identificativo catastale,
all'indirizzo, ai dati metrici ed agli intestatari catastali di
ciascuna unità immobiliare urbana. La legge n. 311 del 2004 obbliga
i contribuenti - a decorrere dal 1° gennaio 2005 - a dichiarare, ai
fini della Tarsu, una superficie non inferiore all'80% di quella
catastale. Al fine di fornire indicazioni per l'acquisizione da
parte degli uffici catastali, tramite i Comuni, dei dati degli
immobili, l'Agenzia del Territorio ha emanato la Circolare n. 13
del 7 dicembre 2005. Con la circolare vengono forniti chiarimenti
sui seguenti peculiari aspetti: 1) modalità di acquisizione delle
richieste dei Comuni e rilascio, da parte dell'Agenzia della prima
e delle successive forniture dei dati; 2) trattamento, verifica ed
allineamento dei dati; 3) modalità di acquisizione delle
planimetrie mancanti; 4) gestione delle istanze di rettifica delle
superfici fornite dagli Uffici provinciali dell'Agenzia del
Territorio. La rideterminazione della superficie potrebbe causare
un aggravio di spesa. Le unità immobiliari alle quali si applica la
disposizione sono quelle descritte nell'allegato B del Dpr 138/98;
all'allegato C dello stesso Dpr sono esplicati i criteri per
misurare la superficie catastale. Nel caso in cui la superficie
dichiarata e, quindi, imponibile, sia maggiore dell'80% di quella
catastale, l'importo tassabile non subisce variazioni, essendo il
nuovo parametro finalizzato a fissare un valore minimo. La Tarsu si
basa sulla presunzione legale relativa, che può essere modificata
dalla prova fornita dal contribuente: di conseguenza se la
superficie imponibile è maggiore dell'80% si pagherà in base a
quella effettiva, se è minore il contribuente dovrà provarlo. La
Circolare 13/2005 dell'Agenzia del Territorio indica ai propri
uffici le modalità per agevolare l'acquisizione dei dati da parte
dei Comuni, specificando la tempistica e la tipologia dei dati da
fornire. Inoltre, sono previste apposite procedure per facilitare
l'individuazione degli immobili per i quali i dati non sono
disponibili.
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