QUALI TARIFFE PER IL CODICE APPALTI

Con l’entrata in vigore del decreto Bersani sulle liberalizzazioni vengono, di fatto, abolite le tariffe minime previste per le attività libero professionali...

17/07/2006
Con l’entrata in vigore del decreto Bersani sulle liberalizzazioni vengono, di fatto, abolite le tariffe minime previste per le attività libero professionali senza, però, che queste vengano elencate nel dettaglio.
Questa falla, secondo il responsabile delle Professioni per l’Ulivo, Pierluigi Mantini, potrebbe far sì che vengano mantenuti, per alcune categorie, i compensi minimi: nel settore dei Lavori Pubblici, infatti, vige il Codice degli Appalti (Dlgs n. 63/2006) che all’articolo 92 prevede che i corrispettivi minimi previsti per le categorie professionali siano irrevocabili o abrogati solo in presenza di norme specifiche (art. 255) a meno di abrogazione specifica, in sede di conversione del decreto, di questo articolo 92.
Di parere opposto, invece, è il costituzionalista Valerio Onida secondo il quale, è difficile che le tariffe minime previste dal Codice degli Appalti possano durare, in quanto il decreto Bersani dovrebbe abrogare tutte le precedenti norme senza alcun tipo di deroga. Per ora, quindi, le tariffe minime si devono ritenere superate.

Da sottolineare è la posizione di Raffaele Sirica, presidente del Consiglio nazionale degli Architetti, secondo il quale è discutibile l’urgenza con cui è stata dettata la scelta del decreto visto che le tariffe, nel settore dei lavori pubblici così come nel settore dei privati, aspetta da anni un aggiornamento.

La normativa, quindi, darebbe il consenso al fatto che gli utenti possano recarsi da un professionista, illustrare il servizio di cui hanno necessità e contrattare il prezzo dovuto per la prestazione legando, anche al risultato, la parcella da erogare; sarà lecito, inoltre, per l’utente, recarsi da altri professionisti in modo da poter comparare le offerte e scegliere la migliore in rapporto qualità-prezzo.

Con il decreto Bersani non vengono, invece, ritoccate le tariffe massime: gli utenti potranno, infatti, concordare delle parcelle adeguate al risultato della prestazione, eliminandone, di fatto, il precedente divieto.

Non del tutto d’accordo con la deregulation, invece, il presidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri, Ferdinando Luminoso, preoccupato, soprattutto, per gli effetti che si potrebbero registrare in fatto di sicurezza.

Con questo decreto vengono, inoltre, aboliti i vincoli alla pubblicità professionale: i professionisti potranno ora promuovere i propri servizi presso gli utenti, cosa che va contro la quasi totalità dei codici deontologici, consentendogli la comparazione tra costi, caratteristiche ma anche titoli e specializzazioni professionali.
Questo cambiamento riguarda, comunque, più gli ingegneri e gli architetti, che con un provvedimento di marzo hanno approvato la riforma del sistema dell’informativa e della pubblicità del codice deontologico.

Ultima novità da segnalare è quella sull’erogazione dei servizi professionali interdisciplinari: gli utenti, infatti, potranno rivolgersi ad associazioni tra professionisti o a società di persone a patto che i professionisti non prendano parte a più di una società e che le società stesse abbiano l’obbligo di segnalare inizialmente quali saranno i soggetti che forniranno la prestazione e cha avranno la responsabilità della stessa andando contro la precedente normativa (art. 2 della legge n. 1815/1993) che consentiva l’associazione fra professionisti utilizzando, nei rapporti con terzi, esclusivamente la dicitura “studio tecnico, legale commerciale, contabile, amministrativo o tributario”, ovvero studi associati indirizzati a specifiche aree. Il problema, comunque, non viene risolto completamente in quanto dispone che sia poi il ministero della giustizia, di concerto con quello dell’industria e della sanità, a stabilire, con decreto, i requisiti necessari per la costituzione delle società che hanno come scopo l’esercizio di attività di assistenza e consulenza.
Non essendo, però, ad oggi ancora approvato il decreto, l’abrogazione dell’esercizio in forma societaria per le professioni protette rimane sulla carta.
Resta da specificare che il decreto non considera le disposizioni sull’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso.


A cura di Paola Bivona
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