Decreto incentivi: dal Senato il via libera definitivo

L'Aula del Senato ha approvato, definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 40/2010 recante ''Disposizioni tributarie e fi...

21/05/2010
L'Aula del Senato ha approvato, definitivamente, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del DL 40/2010 recante ''Disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti ''carosellì' e ''cartierè', di potenziamento e razionalizzazione, nonché di adeguamento alla normativa comunitaria e destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno a settori in crisì' (DDL 2165/S - Relatore per la Commissione Finanze il Sen. Riccardo Conti del Gruppo parlamentare PdL e per la Commissione Industria il Sen. Francesco Casoli del Gruppo parlamentare PdL) con la votazione di fiducia sul testo approvato con la stessa procedura dalla Camera dei Deputati.

In particolare, resta confermata la norma che modifica l'articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico sull'edilizia) con cui vengono liberalizzate una serie di attività edilizie. Al riguardo, viene previsto che, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo, tra l'altro:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b)gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Inoltre, nel rispetto dei medesimi presupposti, previa comunicazione, anche per via telematica, da parte dell'interessato all'amministrazione comunale dell'inizio dei lavori, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
  • gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001 ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. L'interessato allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a), i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori. Limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

Per tutti gli interventi indicati dalla norma l'interessato provvede alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all'articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del DL 4/2006, convertito con modificazioni dalla L. 80/2006 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione).

Viene previsto, inoltre, che le regioni a statuto ordinario:
a) possono estendere la disciplina ivi prevista a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli specificatamente indicati;
b) possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati per i quali è fatto obbligo all'interessato di trasmettere la prescritta relazione tecnica;
c) possono stabilire ulteriori contenuti per la prescritta relazione tecnica.

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

Con riferimento a tale norma, in corso d'esame, è stato presentato ed accolto come raccomandazione dal Governo un ordine del giorno (n. 49- firmatari il Sen. Francesco Casoli, Relatore del provvedimento, e Giuseppe Menardi entrambi del Gruppo parlamentare Pdl) che recepisce quanto auspicato dall'ANCE (vedi la notizia su ''Interventi ANCè' del 17 giugno 2009, n.21) con il quale si impegna il Governo a prevedere che il soggetto interessato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria alleghi alla comunicazione di inizio lavori anche il documento di regolarità contributiva (DURC) (si veda allegato).

Tra le ulteriori norme confermate si segnalano, in particolare:
- la previsione, ai fini di deflazionare e semplificare il contenzioso tributario e ad accelerare la riscossione delle imposte, della chiusura agevolata delle liti tributarie pendenti da oltre 10 anni per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio. In particolare, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale, con esclusione di quelle aventi ad oggetto istanze di rimborso, sono automaticamente definite con decreto assunto dal Presidente del collegio o da altro componente delegato mentre le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione possono essere estinte con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della L.289/2002 (Legge Finanziaria 2003) e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa riparazione;
- l'istituzione, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali, volto al finanziamento delle opere infrastrutturale nei porti di rilevanza nazionale.

Fonte: ANCE
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