Gare d'appalto: i requisiti soggettivi dell'impresa cedente non si trasmettano alla cessionaria
Nessuna esclusione da una gara di appalto pubblica per l'impresa subentrata ad una società per la quale è stata accertata la violazione degli obblighi di pag...
Nessuna esclusione da una gara di appalto pubblica per l'impresa
subentrata ad una società per la quale è stata accertata la
violazione degli obblighi di pagamento di imposte e tasse nonché
rispetto alla posizione INAIL.
Lo ha affermato la Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3213 del 21/05/2010, intervenuta in merito al ricorso presentato contro una sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso incidentale di una società risultata vincitrice di una gara contro l'impresa che aveva presentato il ricorso principale, contestando la mancata esclusione dell'impresa ricorrente alla gara per omessa dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione a carico della società cedente.
La società ricorrente in primo grado era, infatti, subentrata ad un'altra azienda, tramite cessione di ramo d'azienda, alla quale era stata apposta annotazione di esclusione per un anno dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di forniture, lavori e servizi per violazione definitivamente accertata degli obblighi di pagamento di imposte e tasse nonché rispetto alla posizione INAIL.
Il ricorso incidentale presentato in primo grado, e rigettato dai giudici del TAR, insisteva sul fatto che la cessione di un ramo di azienda è regolata dall'art. 2112 del codice civile, da cui ne consegue che la ditta cedente trasmette tutte le situazioni soggettive ed oggettive attive e passive in capo alla cessionaria e quindi anche il debito tributario e previdenziale definitivamente accertato. Per tale motivo la ditta cessionaria, classificatasi seconda alla gara, sarebbe dovuta essere esclusa per mancata dichiarazione di carichi pendenti.
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto stabilito in primo grado, rilevando che manca nel codice appalti una norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione d'azienda un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente riferita sia agli amministratori e direttori tecnici della cedente sia ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti, mentre l'art.51 del codice si occupa della sola ipotesi di cessione del ramo di azienda successiva alla aggiudicazione della gara. Ne discende che in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della responsabilità non può essere esclusa l'impresa cessionaria del ramo d'azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente. Pertanto, il giudici del TAR avevano correttamente rigettato il ricorso incidentale.
Lo ha affermato la Sezione V del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3213 del 21/05/2010, intervenuta in merito al ricorso presentato contro una sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso incidentale di una società risultata vincitrice di una gara contro l'impresa che aveva presentato il ricorso principale, contestando la mancata esclusione dell'impresa ricorrente alla gara per omessa dichiarazione circa l'assenza di cause di esclusione a carico della società cedente.
La società ricorrente in primo grado era, infatti, subentrata ad un'altra azienda, tramite cessione di ramo d'azienda, alla quale era stata apposta annotazione di esclusione per un anno dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di forniture, lavori e servizi per violazione definitivamente accertata degli obblighi di pagamento di imposte e tasse nonché rispetto alla posizione INAIL.
Il ricorso incidentale presentato in primo grado, e rigettato dai giudici del TAR, insisteva sul fatto che la cessione di un ramo di azienda è regolata dall'art. 2112 del codice civile, da cui ne consegue che la ditta cedente trasmette tutte le situazioni soggettive ed oggettive attive e passive in capo alla cessionaria e quindi anche il debito tributario e previdenziale definitivamente accertato. Per tale motivo la ditta cessionaria, classificatasi seconda alla gara, sarebbe dovuta essere esclusa per mancata dichiarazione di carichi pendenti.
I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto stabilito in primo grado, rilevando che manca nel codice appalti una norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione d'azienda un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente riferita sia agli amministratori e direttori tecnici della cedente sia ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti, mentre l'art.51 del codice si occupa della sola ipotesi di cessione del ramo di azienda successiva alla aggiudicazione della gara. Ne discende che in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della responsabilità non può essere esclusa l'impresa cessionaria del ramo d'azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente. Pertanto, il giudici del TAR avevano correttamente rigettato il ricorso incidentale.
A cura di Ilenia
Cicirello
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