Opere a scomputo: il privato può trattenere i risparmi
È pervenuta all'Ance la nota prot. n.2010-33521 del 20 maggio 2010 con cui l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (di seguito Avcp) ha chiarito alcun...
È pervenuta all'Ance la nota prot. n.2010-33521 del 20 maggio 2010
con cui l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (di seguito
Avcp) ha chiarito alcuni dubbi interpretativi concernenti le opere
c.d. "a scomputo" degli oneri di urbanizzazione primaria e, in
particolare, sulla titolarità degli eventuali risparmi maturati
rispetto all'importo inizialmente stanziato.
La disciplina, già ricostruita nella determinazione dell'Avcp n. 7/2009, è inserita nell'articolo 32 del Codice dei Contratti, che identifica l'ambito soggettivo di applicazione con riferimento ad amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori tenuti all'applicazione di tale disciplina. Secondo l'Autorità al privato, in qualità di stazione appaltante, spettano non solo l'esclusiva responsabilità dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione (fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione), ma anche gli eventuali risparmi che restano nella sua disponibilità, ad esempio per ribasso del prezzo a base d'asta ottenuto in sede di gara.
La ricostruzione muove dal presupposto che il privato può adempiere (anche parzialmente) l'obbligo di dare il contributo previsto per il rilascio del permesso a costruire, eseguendo la diversa prestazione della realizzazione delle opere. In tal caso, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato secondo una logica di rischio imprenditoriale, gli eventuali ribassi rimangono, a parere dell'Avcp, nella sua disponibilità.
L'ammontare del contributo, calcolato applicando gli importi determinati dal Consiglio comunale, è, infatti, a disposizione del privato, il quale può liberarsi dell'originaria obbligazione pecuniaria, adempiendo un'obbligazione diversa ovvero realizzando direttamente le opere di urbanizzazione che saranno, una volta realizzate, acquisite al patrimonio indisponibile dell'Ente.
A tale proposito, indipendentemente dalla possibilità di ricondurre la ricostruzione giuridica alla datio in solutum (perché è presente l'adempimento di una diversa obbligazione dalla originaria di mero pagamento) o all'obbligazione con facoltà alternativa (in quanto la possibilità di esecuzione diretta è insita nel provvedimento del Comune), l'Avcp osserva come in entrambe le ipotesi la liberazione del debitore avvenga solo con l'esecuzione della prestazione diversa ovvero la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
In sostanza, salvo diverse pattuizioni in sede di convenzione urbanistica, il privato-costruttore adempie compiutamente il proprio obbligo alternativo di facere con la realizzazione dell'opera a regola d'arte ed il suo trasferimento al Comune. La conseguenza è che l'eventuale risparmio sui costi dell'esecuzione dell'opera stessa rispetto al valore stimato ex ante ai fini dello scomputo degli oneri, come anche gli eventuali costi aggiuntivi, rimangono irrilevanti per l'amministrazione e, pertanto, sono a disposizione del privato.
Fonte: ANCE
La disciplina, già ricostruita nella determinazione dell'Avcp n. 7/2009, è inserita nell'articolo 32 del Codice dei Contratti, che identifica l'ambito soggettivo di applicazione con riferimento ad amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori tenuti all'applicazione di tale disciplina. Secondo l'Autorità al privato, in qualità di stazione appaltante, spettano non solo l'esclusiva responsabilità dell'attività di progettazione, affidamento e di esecuzione delle opere di urbanizzazione (fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo che spettano all'amministrazione), ma anche gli eventuali risparmi che restano nella sua disponibilità, ad esempio per ribasso del prezzo a base d'asta ottenuto in sede di gara.
La ricostruzione muove dal presupposto che il privato può adempiere (anche parzialmente) l'obbligo di dare il contributo previsto per il rilascio del permesso a costruire, eseguendo la diversa prestazione della realizzazione delle opere. In tal caso, così come eventuali costi aggiuntivi sono a carico dello stesso privato secondo una logica di rischio imprenditoriale, gli eventuali ribassi rimangono, a parere dell'Avcp, nella sua disponibilità.
L'ammontare del contributo, calcolato applicando gli importi determinati dal Consiglio comunale, è, infatti, a disposizione del privato, il quale può liberarsi dell'originaria obbligazione pecuniaria, adempiendo un'obbligazione diversa ovvero realizzando direttamente le opere di urbanizzazione che saranno, una volta realizzate, acquisite al patrimonio indisponibile dell'Ente.
A tale proposito, indipendentemente dalla possibilità di ricondurre la ricostruzione giuridica alla datio in solutum (perché è presente l'adempimento di una diversa obbligazione dalla originaria di mero pagamento) o all'obbligazione con facoltà alternativa (in quanto la possibilità di esecuzione diretta è insita nel provvedimento del Comune), l'Avcp osserva come in entrambe le ipotesi la liberazione del debitore avvenga solo con l'esecuzione della prestazione diversa ovvero la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
In sostanza, salvo diverse pattuizioni in sede di convenzione urbanistica, il privato-costruttore adempie compiutamente il proprio obbligo alternativo di facere con la realizzazione dell'opera a regola d'arte ed il suo trasferimento al Comune. La conseguenza è che l'eventuale risparmio sui costi dell'esecuzione dell'opera stessa rispetto al valore stimato ex ante ai fini dello scomputo degli oneri, come anche gli eventuali costi aggiuntivi, rimangono irrilevanti per l'amministrazione e, pertanto, sono a disposizione del privato.
Fonte: ANCE
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