Verifica DURC nei confronti di Associazione Temporanea d'Imprese (ATI)
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 19 del 9 giugno 2010, ha risposto ad un ...
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 19 del 9 giugno
2010, ha risposto ad un quesito dell'Associazione Nazionale
Costruttori Edili (ANCE), in merito a quale soggetto giuridico la
stazione appaltante deve verificare il possesso del Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC) in relazione ad un appalto
pubblico cui partecipa una Associazione Temporanea di Imprese
(ATI), sottoscrittrice del contratto di appalto, che, per
l’esecuzione dei lavori, costituisce una società consortile.
Dopo alcune premesse in cui il Ministero precisa:
la risposta è la seguente:
"...È evidente quindi che il DURC vada verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008. La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell’appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l’impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l’assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97.
La verifica del DURC delle imprese costituenti la ATI, prima dell’affidamento dei lavori, è quindi indispensabile per l’assolvimento dell’obbligo di accertamento dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.
Nelle fasi successive la ATI è si impresa affidataria, in quanto titolare del contratto di appalto con il committente, ma l’intera esecuzione dell’opera risulta in capo alla società consortile all’uopo costituita. Per di più la stessa società consortile assume su di sé i rapporti che scaturiscono dalla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell’opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati.
In pratica gli oneri che, in base all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, sono propri dell’impresa affidataria, nel caso di specie vengono ad essere assunti dalla consortile.
Si può quindi concludere che in tal caso, seppure all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI, al momento del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici.
In tal senso va dunque evidenziata la necessità, da parte della stazione appaltante, di verificare la titolarità esclusiva della consortile – quale società autorizzata a ricorrere ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 al subappalto – di tutta l’esecuzione dell’opera.".
Dopo alcune premesse in cui il Ministero precisa:
- di avere acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e dell'INAIL;
- che il D.Lgs. n. 81/2008, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 106/2009, all'articolo 90 comma 9 lettera a) ha previsto che il committente o il responsabile dei lavori verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII;
- che nello stesso D.Lgs. n. 81/2008 vengono date le definizioni di "impresa affidataria" e di "impresa esecutrice";
la risposta è la seguente:
"...È evidente quindi che il DURC vada verificato anche rispetto alle imprese affidatarie, ancorché non esecutrici, in quanto le stesse devono come minimo assolvere i compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008. La duplice richiesta del DURC ai due soggetti giuridici coinvolti nell’appalto (impresa affidataria e impresa esecutrice) è motivata proprio dalla circostanza che l’impresa affidataria, anche nel caso in cui voglia affidare i lavori in subappalto, deve comunque utilizzare del personale per l’assolvimento dei compiti di cui al predetto art. 97.
La verifica del DURC delle imprese costituenti la ATI, prima dell’affidamento dei lavori, è quindi indispensabile per l’assolvimento dell’obbligo di accertamento dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie che nella fase iniziale sono le uniche imprese che dovrebbero eseguire i lavori.
Nelle fasi successive la ATI è si impresa affidataria, in quanto titolare del contratto di appalto con il committente, ma l’intera esecuzione dell’opera risulta in capo alla società consortile all’uopo costituita. Per di più la stessa società consortile assume su di sé i rapporti che scaturiscono dalla esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell’opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell’esecuzione dei lavori appaltati.
In pratica gli oneri che, in base all’art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008, sono propri dell’impresa affidataria, nel caso di specie vengono ad essere assunti dalla consortile.
Si può quindi concludere che in tal caso, seppure all’atto dell’affidamento dei lavori la verifica del DURC deve interessare le imprese riunite nella ATI, al momento del pagamento dei SAL, essendo la sola consortile impresa esecutrice e impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, la stazione appaltante sarà tenuta a verificare il DURC esclusivamente della società consortile e delle eventuali subappaltatrici.
In tal senso va dunque evidenziata la necessità, da parte della stazione appaltante, di verificare la titolarità esclusiva della consortile – quale società autorizzata a ricorrere ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 al subappalto – di tutta l’esecuzione dell’opera.".
A cura di Paolo
Oreto
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www.lavoro.gov.it