Terremoto Abruzzo: contributi, rimborsi e nuove disposizioni nell'ordinanza 3881
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2010 l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2010, n. 3881 recante ...
E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno
2010 l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
giugno 2010, n. 3881 recante "Ulteriori interventi urgenti
diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella
regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009".
Di seguito una sintesi del provvedimento redatta a cura della Protezione Civile.
Contributi per la riparazione e la ricostruzione
Per accedere al contributo di riparazione o ricostruzione di un immobile a uso non abitativo, di parti comuni di condomini o di un immobile non adibito ad abitazione principale, non è necessario che il proprietario - o titolare di diritto reale di godimento - sia residente in Abruzzo. (art. 9)
Immobili di tipo B e C
Come previsto dall'ordinanza n. 3779, per gli interventi di riparazione dell'immobile adibito a prima casa, i proprietari possono ottenere un finanziamento agevolato. L'ordinanza n.3881 aumenta significativamente il tetto massimo del finanziamento che raggiunge i 200mila euro. (art. 1)
Immobili di tipo E
Come previsto dall'ordinanza n. 3790, per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile adibito a prima casa o per l'acquisto di una nuova abitazione in sostituzione dell'abitazione principale distrutta i proprietari possono ottenere un finanziamento agevolato. L'ordinanza n.3881 aumenta di 50mila euro il tetto massimo del finanziamento, portandolo a 200mila euro. (art. 1)
I proprietari di edifici E, inagibili o distrutti dal terremoto, possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia ovvero della ricostruzione delocalizzata. Il contributo è valutato in base al costo stimato nel progetto definitivo di riparazione e miglioramento dell'edificio, se necessario integrato anche da quello per l'adeguamento igienico-sanitario, comprovato con perizia asseverata. Il contributo non può superare il costo di produzione maggiorato del 20% per l'adeguamento alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico.
Se invece non si procede alla redazione di un progetto di intervento, il contributo che viene concesso ai proprietari di edifici E è valutato sulla base di costi unitari forfettari.
Nel caso in cui tutti gli immobili dell'edificio siano prime case i costi unitari forfettari:
I costi unitari sono moltiplicati per la superficie coperta lorda complessiva dell'edificio che risulta dalla somma delle superfici coperte lorde di ogni piano, comprese quelle delle parti comuni.
Se nell'edificio sono presenti immobili non adibiti ad abitazione principale, questi costi unitari sono ripartiti in due quote rispettivamente di 2/3 e 1/3:
Se il costo dell'intervento di miglioramento sismico sommato a quello di adeguamento igienico sanitario, di riparazione degli impianti e delle parti strutturali e non strutturali - stabilito da perizia asseverata - supera il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria, come definito dalla Regione Abruzzo per l'edilizia agevolata. Tale costo può essere aumentato del 20% per adeguare l'edificio alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico.
L'intervento di miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza compreso tra il 60 e l'80% di un edificio adeguato.
Per gli edifici vincolati, la perizia asseverata deve essere approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo.
La perizia deve in ogni caso indicare:
Il Comune ha il compito di verificare i presupposti per la sostituzione edilizia. Per una migliore organizzazione del tessuto urbano, il Comune può acquistare immobili distrutti o gravemente danneggiati inseriti nei piani di ricostruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro. (art. 5)
Attività produttive
L'articolo 14 della 3881 riguarda le attività produttive e consente al Commissario delegato per la ricostruzione di sbloccare i pagamenti dei contributi previsti dall'ordinanza 3789. (art. 13)
Rimborsi e contributi
Disposizioni che autorizzano il Commissario delegato a:
Disposizioni per il personale
Disposizioni per il personale impegnato dal Ministero della Difesa negli interventi di soccorso e nelle attività per il superamento dell'emergenza terremoto in Abruzzo (art.2)
Disposizioni che autorizzano il Sindaco del Comune dell'Aquila a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per garantire la continuità nella gestione del Progetto C.A.S.E. (leggi news) e dei Map. (Moduli Abitativi Provvisori) (art.4)
Disposizioni che autorizzano i sindaci dei comuni del 'cratere sismico' a prorogare sino al 31 dicembre 2010 il termine dei contratti di collaborazione e a tempo determinato stipulati per l'emergenza Abruzzo con l'obiettivo di offrire assistenza alla popolazione e applicare le ordinanze di protezione civile in materia di riparazione e ricostruzione. (artt. 6,7,8)
Di seguito una sintesi del provvedimento redatta a cura della Protezione Civile.
Contributi per la riparazione e la ricostruzione
Per accedere al contributo di riparazione o ricostruzione di un immobile a uso non abitativo, di parti comuni di condomini o di un immobile non adibito ad abitazione principale, non è necessario che il proprietario - o titolare di diritto reale di godimento - sia residente in Abruzzo. (art. 9)
Immobili di tipo B e C
Come previsto dall'ordinanza n. 3779, per gli interventi di riparazione dell'immobile adibito a prima casa, i proprietari possono ottenere un finanziamento agevolato. L'ordinanza n.3881 aumenta significativamente il tetto massimo del finanziamento che raggiunge i 200mila euro. (art. 1)
Immobili di tipo E
Come previsto dall'ordinanza n. 3790, per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile adibito a prima casa o per l'acquisto di una nuova abitazione in sostituzione dell'abitazione principale distrutta i proprietari possono ottenere un finanziamento agevolato. L'ordinanza n.3881 aumenta di 50mila euro il tetto massimo del finanziamento, portandolo a 200mila euro. (art. 1)
I proprietari di edifici E, inagibili o distrutti dal terremoto, possono adottare la soluzione della sostituzione edilizia ovvero della ricostruzione delocalizzata. Il contributo è valutato in base al costo stimato nel progetto definitivo di riparazione e miglioramento dell'edificio, se necessario integrato anche da quello per l'adeguamento igienico-sanitario, comprovato con perizia asseverata. Il contributo non può superare il costo di produzione maggiorato del 20% per l'adeguamento alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico.
Se invece non si procede alla redazione di un progetto di intervento, il contributo che viene concesso ai proprietari di edifici E è valutato sulla base di costi unitari forfettari.
Nel caso in cui tutti gli immobili dell'edificio siano prime case i costi unitari forfettari:
- sono pari a 500 euro al metro quadro nei casi in cui le parti strutturali non siano danneggiate o lo siano solo leggermente, o in cui siano presenti danni leggeri su meno di due terzi della struttura, secondo la definizione della scheda AeDES;
- sono pari a 750 euro al metro quadro nei casi di danni strutturali più gravi.
I costi unitari sono moltiplicati per la superficie coperta lorda complessiva dell'edificio che risulta dalla somma delle superfici coperte lorde di ogni piano, comprese quelle delle parti comuni.
Se nell'edificio sono presenti immobili non adibiti ad abitazione principale, questi costi unitari sono ripartiti in due quote rispettivamente di 2/3 e 1/3:
- la prima quota è pari a 2/3 ed è relativa alle parti comuni. Viene conteggiata sulla superficie coperta lorda;
- la seconda quota è pari a 1/3 ed è conteggiata sulla superficie coperta lorda degli immobili con valore di prime case più la quota competente di parti comuni. Per la seconda quota, il contributo per le unità immobiliari che sono seconde case è riconosciuto nella percentuale e nei limiti stabiliti dall'ordinanza n.3790, ovvero con una copertura dell'80% delle spese per la riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione e per un importo non superiore a 80mila euro.
Se il costo dell'intervento di miglioramento sismico sommato a quello di adeguamento igienico sanitario, di riparazione degli impianti e delle parti strutturali e non strutturali - stabilito da perizia asseverata - supera il costo per l'intervento di sostituzione edilizia del fabbricato, il contributo ammesso non può essere superiore al costo di costruzione di un fabbricato di uguale volumetria, come definito dalla Regione Abruzzo per l'edilizia agevolata. Tale costo può essere aumentato del 20% per adeguare l'edificio alle norme di efficienza energetica e isolamento acustico.
L'intervento di miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza compreso tra il 60 e l'80% di un edificio adeguato.
Per gli edifici vincolati, la perizia asseverata deve essere approvata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Abruzzo.
La perizia deve in ogni caso indicare:
- se l'edificio è interamente crollato;
- se ci sono crolli di muri portanti o di strutture orizzontali, che interessano almeno il 25% in mc dell'edificio in muratura;
- se, nell'edificio in calcestruzzo armato, ci sono spostamenti permanenti tra base e sommità dei pilastri pari o superiori all'1,5% dell'altezza d'interpiano e se interessano almeno la metà dei pilastri del piano;
- se la resistenza alla compressione media cubica del calcestruzzo valutata in base ai parametri indicati risulta inferiore a 8 mega Pascal.
Il Comune ha il compito di verificare i presupposti per la sostituzione edilizia. Per una migliore organizzazione del tessuto urbano, il Comune può acquistare immobili distrutti o gravemente danneggiati inseriti nei piani di ricostruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro. (art. 5)
Attività produttive
L'articolo 14 della 3881 riguarda le attività produttive e consente al Commissario delegato per la ricostruzione di sbloccare i pagamenti dei contributi previsti dall'ordinanza 3789. (art. 13)
Rimborsi e contributi
Disposizioni che autorizzano il Commissario delegato a:
- rimborsare gli interventi svolti dalla Gran Sasso Acqua S.p.a. per garantire la funzionalità delle infrastrutture del servizio idrico integrato danneggiato dal terremoto; (art. 3)
- concedere ai comuni dell'Ambito territoriale ottimale n.1 (ATO) - Ente d'Ambito Aquilano che comprende 36 comuni - un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2010, di 5 milioni di euro per affrontare i costi del Servizio Idrico Integrato svolto dalla Gran Sasso Acqua S.p.a.; (art. 3)
- concedere ai Comuni del cratere sismico - per assicurare continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani - un contributo straordinario di 11 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2010, in base ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate. (art. 10)
Disposizioni per il personale
Disposizioni per il personale impegnato dal Ministero della Difesa negli interventi di soccorso e nelle attività per il superamento dell'emergenza terremoto in Abruzzo (art.2)
Disposizioni che autorizzano il Sindaco del Comune dell'Aquila a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa per garantire la continuità nella gestione del Progetto C.A.S.E. (leggi news) e dei Map. (Moduli Abitativi Provvisori) (art.4)
Disposizioni che autorizzano i sindaci dei comuni del 'cratere sismico' a prorogare sino al 31 dicembre 2010 il termine dei contratti di collaborazione e a tempo determinato stipulati per l'emergenza Abruzzo con l'obiettivo di offrire assistenza alla popolazione e applicare le ordinanze di protezione civile in materia di riparazione e ricostruzione. (artt. 6,7,8)
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A cura di Ilenia
Cicirello
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