IRAP e Professioni: paga l'imposta il professionista che si avvale di prestazioni altrui non occasionali
Il professionista è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attivita' autonomamente organizzata, la cui verifica spetta al Giudice ...
Il professionista è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto
qualora si tratti di attivita' autonomamente organizzata, la cui
verifica spetta al Giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivata.
Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 10151 del 28 aprile 2010, mediante la quale ha accolto un ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro uno studio associato ed una precedente sentenza di una Commissione Tributaria Provinciale che aveva ritenuto che la attività dello studio ricorrente si svolgesse in assenza di autonoma organizzazione, mancando dunque il presupposto impositivo dell'imposta.
I giudici, in Cassazione, hanno ricordato i requisiti per l'esclusione dall'imposizione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, ovvero quando il contribuente:
Da quando suddetto esposto, emerge l'assunto che l'auto-organizzazione del professionista è un elemento essenziale per la sottoposizione dell'imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull'esistenza di beni strumentali, ricorso a lavoro altrui ed apporto di capitale (anche in via tra loto alternativa).
L'esistenza di autonoma organizzazione è, dunque, condizione necessaria ma non sufficiente per l'IRAP, la cui imposizione avverrà se l'attività abituale e autonoma del professionista si avvale di un'altra organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca l'attività produttiva del professionista. Non è, invece, necessario che la struttura organizzativa sia in grado di funzionare in assenza del titolare o che il suo apporto sia insostituibile in considerazione delle sue particolari capacità.
In relazione a quanto detto, la Cassazione ha rilevato che lo studio professionale in questione si avvaleva per la fornitura di tutti i servizi necessari (dalla telefonia al segretariato) delle prestazioni rese da un'altra società (autonoma organizzazione). In funzione di questo se ne deduce che lo studio essendo privo di autonoma organizzazione e avvalendosi in forma rilevante e non occasionale del lavoro di terzi, è soggetto al campo impositivo dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 10151 del 28 aprile 2010, mediante la quale ha accolto un ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro uno studio associato ed una precedente sentenza di una Commissione Tributaria Provinciale che aveva ritenuto che la attività dello studio ricorrente si svolgesse in assenza di autonoma organizzazione, mancando dunque il presupposto impositivo dell'imposta.
I giudici, in Cassazione, hanno ricordato i requisiti per l'esclusione dall'imposizione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive, ovvero quando il contribuente:
- sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio della attività in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Da quando suddetto esposto, emerge l'assunto che l'auto-organizzazione del professionista è un elemento essenziale per la sottoposizione dell'imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull'esistenza di beni strumentali, ricorso a lavoro altrui ed apporto di capitale (anche in via tra loto alternativa).
L'esistenza di autonoma organizzazione è, dunque, condizione necessaria ma non sufficiente per l'IRAP, la cui imposizione avverrà se l'attività abituale e autonoma del professionista si avvale di un'altra organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca l'attività produttiva del professionista. Non è, invece, necessario che la struttura organizzativa sia in grado di funzionare in assenza del titolare o che il suo apporto sia insostituibile in considerazione delle sue particolari capacità.
In relazione a quanto detto, la Cassazione ha rilevato che lo studio professionale in questione si avvaleva per la fornitura di tutti i servizi necessari (dalla telefonia al segretariato) delle prestazioni rese da un'altra società (autonoma organizzazione). In funzione di questo se ne deduce che lo studio essendo privo di autonoma organizzazione e avvalendosi in forma rilevante e non occasionale del lavoro di terzi, è soggetto al campo impositivo dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.
A cura di Ilenia
Cicirello
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