APPROVATO DAL SENATO
A conclusione di una estenuante seduta protrattasi dalle ore 9,00 alla mezzanotte il Senato con 160 voti a favore e 53 contro su una maggioranza di 157 ha ap...
A conclusione di una estenuante seduta protrattasi dalle ore 9,00
alla mezzanotte il Senato con 160 voti a favore e 53 contro
su una maggioranza di 157 ha approvato il maxiemendamento
interamente sostitutivo del ddl 741, "Conversione in legge del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" sul
quale in mattinata il Ministro per i rapporti con il Parlamento,
Vannino Chiti aveva posto, a nome del Governo, la questione di
fiducia.
Dopo la prima lettura al Senato il provvedimento, in scadenza il 2 settembre, prosegue il suo iter alla Camera.
Il disegno di legge approvato dal Senato apporta alcune modifiche al testo originario tra le quali ricordiamo che l'originario testo dell'articolo 2 viene modificato e diventa il seguente nel quale in bold sono indicate le modifiche introdotte nella conversione in legge:
"Articolo 2. (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)"
Dopo la prima lettura al Senato il provvedimento, in scadenza il 2 settembre, prosegue il suo iter alla Camera.
Il disegno di legge approvato dal Senato apporta alcune modifiche al testo originario tra le quali ricordiamo che l'originario testo dell'articolo 2 viene modificato e diventa il seguente nel quale in bold sono indicate le modifiche introdotte nella conversione in legge:
"Articolo 2. (Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)"
- 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza
ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi,
nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di
scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore
del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero
professionali e intellettuali:
- l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;
- il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;
- il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.
- Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle
professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in
rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe
massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il
giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei
compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di
gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale. Nelle
procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono
utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, quale
criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi
per attività professionali.
2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali. - Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di
autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1
sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della
qualità delle prestazioni professionali, entro il 1º gennaio 2007.
In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le
norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni
caso nulle".
- la abrogazione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o
minime;
- il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa
e di fornire all'utenza servizi professionali di tipo
interdisciplinare, fermo restando che l'oggetto sociale relativo
all'attività libero professionale deve essere esclusivo;
- ma è stata inserita, nel nuovo comma 2, la previsione che,
nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti
possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate,
quale criterio o base di riferimento per la determinazione dei
compensi per attività professionali.
- l'applicazione graduale dell'obbligo di pagamento elettronico
delle parcelle professionali con la precisazione che fino al 30
giugno 2007 si potranno pagare in contanti le somme fino a 1000
euro, dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in
500 euro, dal 1º luglio 2008 il limite per i contanti scenderà a
100 euro;
- l'aliquota Iva agevolata del 10% sugli interventi di
ristrutturazione edilizia a decorrereil 1° ottobre e sino al 31
dicembre 2006;
nuove regole fiscali per gli immobili; - dal 1º gennaio 2007 i compensi per servizi di intermediazione
immobiliare per l'acquisto della prima casa saranno detraibili,
fino a un massimo di 1.000 euro;
- la previsione di un "pacchetto sicurezza" che prevede, tra le altre cose, il sequestro del cantiere qualora venga accertata una presenza di lavoratori in nero superiore al 20% e l'obbligo di comunicare l'assunzione del lavoratore almeno un giorno prima dell'inizio della prestazione.
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